DECRETO RILANCIO: Risparmio Privato verso l'Economia Reale

DECRETO RILANCIO:   Risparmio Privato verso l'Economia Reale

in collaborazione con:

PA PROFESSIONISTI ASSOCIATI - Dottori Commercialisti - Advisor

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Da una prima e necessariamente sommaria lettura del testo definitivo del Decreto Rilancio (finalmente pubblicato in G.U.), come in parte già annunciato, emergono alcuni interessantissimi spunti che riguardano un tema a noi molto caro:

il risparmio privato al servizio dell’economia reale = equity for enterprise

Pensiamo in particolare:

- all’art.26 (rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni).

- all’art.38 (nella parte riguardante il potenziamento dei benefici fiscali per chi investe in aziende innovative),

- all’art.136 (incentivi per gli investimenti nell’economia reale).

Queste le novità che, in estrema sintesi, al momento, hanno catturato maggiormente la nostra attenzione e che descriviamo di seguito

 

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

L’art.26 riguarda:

- gli aumenti di capitali eseguiti da società con fatturato compreso tra 5 e 50mio che abbiano sofferto una contrazione di ricavi di almeno il 33% tra marzo ed aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In sintesi, al socio (di qualsiasi natura) spetta un credito d’imposta del 20% dell’importo versato con un tetto massimo a 2mio (salvo non si tratti di soci di controllo o collegamento).

- le società beneficiarie, in caso di perdite, possono invece godere di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale deliberato.

 

Potenziamento dei benefici fiscali per chi investe in aziende innovative

L’art.38, al comma 7, interviene invece sulla disciplina delle Start-up innovative di cui al DL 179/2012, mentre il successivo comma 8 va ad integrare la disciplina delle PMI innovative di cui al DL 3/2015.

In entrambi i casi, alle persone fisiche viene data la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 50% della somma investita (entro l’importo massimo annuo di 100K€), anche su più società target, purché l’investimento sia mantenuto per almeno tre anni. Il regime è alternativo alle regole vigenti (agevolazione al 30%) e si dovrà aspettare, come sempre un apposito decreto del MISE di concerto con il MEF per le modalità di attuazione (per quanto sia legittimo aspettarsi che ricalcheranno quelle del DM 7-maggio-2019 sulla stessa materia).

 

Incentivi per gli investimenti nell’economia reale

L’art.136 introduce infine i c.d. PIR Alternativi, fortemente voluti da Assogestioni.

Sono prodotti dedicati a una clientela di segmento decisamente più alto (VHNWI) di quella tipica dei PIR ‘tradizionali’, rispetto ai quali sono del tutto complementari.

 I Pir alternativi sono prodotti, con soglie di investimento più elevate (150mila euro ogni anno fino al raggiungimento del tetto di 1,5 milioni) e differenti vincoli di investimento rispetto ai Pir tradizionali, con cui hanno in comune l’incentivo dell’esenzione fiscale sui rendimenti finanziari a patto che il risparmiatore si impegni a mantenere gli investimenti per almeno cinque anni.

I Pir alternativi investono almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi da imprese con stabile organizzazione in Italia diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap, nonché in crediti delle medesime imprese e in prestiti a esse erogati. Il limite alla concentrazione degli investimenti in strumenti finanziari emessi dalla stessa impresa o da altra impresa appartenente al medesimo gruppo è previsto al 20% (rispetto al 10% dei Pir ordinari).