EQUITY CROWDFUNDING, DISCIPLINA DELLE OFFERTE, QUOTA 5%

Regolamento "CONSOB" 18592 26.6.2013: DISCIPLINA DELLE OFFERTE TRAMITE PORTALI

Art. 24 (Condizioni relative alle offerte sul portale)

 (Comma 2)……….In caso di offerte aventi ad oggetto azioni o quote rappresentative del capitale sociale, ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da:

-  investitori professionali *,

-  fondazioni bancarie,

- incubatori di start-up innovative previsti all'articolo 25, comma 5, del decreto,

- investitori a supporto delle piccole e medie imprese** aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari di cui al Testo Unico, inclusi i depositi di denaro, superiore a cinquecento mila euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 8, comma 1 e di almeno uno dei seguenti requisiti: i) aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindicimila euro; ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente. In caso di persone giuridiche, la valutazione circa il possesso dei requisiti di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

 

* investitori professionali, sono:

 a) Clienti professionali PRIVATI DI DIRITTO o SU RICHIESTA

- DI DIRITTO sono:

  • I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari quali:
    1. banche;
    2. imprese di investimento;
    3. altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
    4. imprese di assicurazione;
    5. organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
    6. fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
    7. i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
    8. soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
    9. altri investitori istituzionali;
    10. l) agenti di cambio;
  • Le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
    1. fatturato netto: 40 Mln/€;
    2. fondi propri: 2 Mln/€;
    3. totale di bilancio: 20 Mln/€.
  • Gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre transazioni

 - SU RICHIESTA sono:

sono quelli che ne fanno richiesta alla Banca o intermediario di cui sono clienti e che soddisfano almeno due dei seguenti requisiti:

  1. il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
  2. il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro;
  3. il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti .

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona fisica autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

  1. b) Clienti professionali PUBBLICI DI DIRITTO sono:

il Governo, la Banca d’Italia mentre possono esserlo su richiesta, se rispettano determinate condizioni, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, ed altri enti pubblici nazionali e regionali.

 ** investitori a supporto delle piccole e medie imprese, sono quelli che:

  1. hanno un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500K€,
  2. possiedonoi requisiti di onorabilita’ previsti dall’articolo 8, comma1;
  3. ed almeno uno dei seguenti requisiti:
  • aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindicimila euro;
  • aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla societa’ offerente.

Possono essere anche societa’, ed in quel caso vale unicamente le condizioni di cui al punto 1