Imprese della MODA

Imprese della MODA

Credito d’imposta per le eccedenze di rimanenze di magazzino.

Il cosiddetto Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020)  prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese operanti nel settore tessile, della moda e degli accessori da applicarsi sull’eccedenza delle rimanenze finali di magazzino del 2020 rispetto alla media del triennio precedente.

Beneficiari

Si tratta di soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.

Metodi per il calcolo delle rimanenze finali

Il legislatore dispone che il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.

Misura del credito

Il beneficio si sostanzia in un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti. Pertanto, considerato che il credito d’imposta spetta per il 2020, il valore delle rimanenze finali di magazzino di tale periodo d’imposta deve essere confrontato con la media del valore registratori dei periodi d’imposta 2017-2018-2019; pertanto solo se il valore delle rimanenze finali di magazzino del 2020 eccede detta media, viene riconosciuto il beneficio fiscale in parola, in misura pari al 30% di detta eccedenza. Il credito è riconosciuto fino ad esaurimento dell’importo massimo complessivo di spesa pari ad euro 45 milioni.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio (quindi per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare nel 2021).

Controllo dei requisiti

L’articolo 48-bis, comma 2 del decreto rilancio, come convertito in legge, dispone con riferimento all’attività di controllo, che:

1 i soggetti che certificano il bilancio devono effettuare i controlli sulla base dei dati dei bilanci;

2 le imprese non soggette alla revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono, invece, avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione. Il revisore legale o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, deve osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10, comma 12 del D.Lgs. n. 39/2010, e in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).

Disposizioni attuative

Con decreto attuativo del ministero dello sviluppo economico (MISE) saranno stabiliti i criteri per la corretta identificazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito e le modalità e i criteri attuativi del credito stesso.

Le disposizioni in questione si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del covid-19”.

Dubbi

Restano tuttavia due dubbi:

- Dall’analisi della norma, emerge che anche nel rispetto delle condizioni richieste dalla legge, in virtù del contingentamento delle risorse messe  disposizione per detto contributo (45 milioni complessivamente) soggetti in astratto beneficiari del credito potrebbero di fatto non poterne usufruire. Resta quindi da capire se verrà previsto l’invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate per la richiesta del credito (come già previsto per altri crediti riconosciuti ai contribuiti dal dl rilancio, come ad esempio il credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, quello relativo alla sanificazione e all’acquisto di dispositivi di protezione individuale), e se sarà individuato criterio di scelta prioritario fondato dalla data di ricezione della comunicazione/domanda.

- La norma non specifica se nell’utilizzo del credito in questione in compensazione orizzontale si debba o meno soggiacere ai limiti di cui all’articolo 1, comma 53 della l. n. 244/2007 e di quello di cui all’articolo 34 della l. n. 388/2000. Se detti limiti dovessero essere rispettati nell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, stante anche la formulazione della norma la quale dispone che il beneficio in questione spetta “nel periodo d’imposta successivo al 2020” si potrebbe pensare l’eventuale eccedenza di credito che non trova capienza nel modello F24 non potrebbe essere riportata a nuovo, chiesta a rimborso o ceduta a terzi.