PMI Innovative: tutto quanto c'è da sapere

PMI Innovative: tutto quanto c'è da sapere

In questa sezione una guida sintetica, ma completa, sulle PMI Innovative, tipologia ancora non ben concosciuta dalla "base" dei nostri imprenditori.

(Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico)

 

Definizione di PMI innovativa

La definizione di PMI innovativa è data nel d.l. 3/2015, art. 4, comma 1.

Alle agevolazioni in questione possono accedere le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 361/2003 della Commissione europea, vale a dire imprese che:

  • impiegano meno di 250 persone;

 e

  • il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro;

 o

  • il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;

che rispettano i seguenti requisiti:

  • sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa (comma 1, primo periodo);
  • hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (comma 1, lett. a);
  • dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili (lett. b);ü
  • le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato (lett. c)
  • non sono già iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori certificati (lett. d);
  • il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno due (e non uno, come per le startup innovative) dei tre seguenti criteri (lett. e):
  • volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione° in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione (le spese devono essere evincibili dall'ultimo bilancio approvato, e vanno descritte in nota integrativa);
  • impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
  • titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

° Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse ai sensi della norma citatale spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili. Sono invece incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini della norma, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

 

Modalità di iscrizione e regime di pubblicità

Un’impresa in possesso dei requisiti sopra descritti può ottenere lo status di PMI innovativa registrandosi in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese (art. 4, comma 2). L’iscrizione, gratuita e a carattere volontario, avviene trasmettendo telematicamente alla Camera di Commercio territorialmente competente un’autocertificazione di possesso dei requisiti. Il modello di autocertificazione e la guida alla procedura sono disponibili sul portale nazionale delle imprese innovative http://pminnovative.registroimprese.it (sezione: informazioni sulla normativa > scopri se la tua impresa è una PMI innovativa). 

Questa modalità di accesso “flessibile” è bilanciata da due contrappesi. Prima di tutto, le Camere di Commercio effettuano controlli di routine sull’effettivo possesso dei requisiti previsti (vedasi a tal proposito la circolare n. 3696/C del 14 febbraio 2017). In secondo luogo, la lista delle PMI innovative iscritte nella sezione dedicata del Registro delle imprese viene pubblicata dal sistema camerale sul portale sopra citato, consentendo un monitoraggio diffuso tale da scoraggiare comportamenti opportunistici. Il database è accessibile gratuitamente in formato elettronico e rielaborabile, ed è soggetto a un aggiornamento settimanale (v. sezione “Elenchi e statistiche”). Infine, è importante sottolineare che la PMI innovativa è tenuta a confermare annualmente il possesso di almeno due dei tre indicatoridi innovatività sopra citati, pena la perdita dello status speciale (art. 4, comma 6). Condizione propedeutica all’effettuazione di tale adempimento, oltre al deposito del bilancio certificato, è la compilazione del profilo pubblico dell’azienda presente sul portale pminnovative.registroimprese.it.

 

La piattaforma “pminnovative.registroimprese.it”

Il Decreto Semplificazioni 2019 (decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) è intervenuto sull'art. 4 del d.l. 3/2015 modificando il comma 15 (introduzione di un termine ulteriore –indicato nel riquadro in grassetto–in alcuni casi limitati, per la comunicazione della conferma annuale dei requisiti) e istituendo il comma 6-bis (digitalizzazione e ottimizzazione degli adempimenti informativi):

  1. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di cui al comma 4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2.

Viene dunque attribuito valore legale alla piattaforma startup.registroimprese.it (accessibile anche digitando pminnovative.registroimprese.it). Il portale, lanciato nel novembre 2015 con l’obiettivo di valorizzare e ampliare il patrimonio informativo sulle imprese innovative italiane, offre a tutte le PMI innovative la possibilità di creare un profilo pubblico personalizzabile e in doppia lingua. Per ciascuna PMI innovativa iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese, il portale genera automaticamente una scheda di dettaglio, compilata con dati anagrafici già disponibili nel Registro (denominazione, localizzazione, data di costituzione e di inizio attività, settore di riferimento, classe dimensionale in termini di addetti, capitale sottoscritto e valore della produzione). Cliccando sul pulsante “Modifica”, l’imprenditore ha la possibilità di arricchire la scheda con un’ampia gamma di informazioni aggiuntive. Esse includono lo stadio di sviluppo del business, le caratteristiche del team, una descrizione dei prodotti o servizi realizzati, le esigenze di finanziamento, il capitale raccolto e i mercati di riferimento. Hanno, in particolare, carattere obbligatorio i seguenti campi:

  • Presentazionegenerale del business;
  • Caratteristiche delprodotto/servizio offerto;
  • Innovazione: descrizione degli aspetti innovativi dell’impresa, con eventuale indicazione dei titoli di proprietà intellettuale;
  • Finanziamenti ricevuti (se applicabile).

Una volta sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante, queste informazioni compaiono nel profilo pubblico dell'impresa sul portale pminnovative.registroimprese.it.

La somma di queste schede consente la creazione di una vera e propria vetrina online delle startup e delle PMI innovative, su cui si possono affacciare altre imprese italiane o estere interessate ad avviare collaborazioni sull’innovazione e investitori alla ricerca di nuove opportunità ad alto potenziale di ritorno. Il profilo aziendale è liberamente modificabile in qualsiasi momento. Esso va tuttavia aggiornato almeno una volta ogni anno entro il 30 giugno, pena il blocco della pratica di conferma annuale di possesso dei requisiti. L’eventuale inadempienza determinerà la decadenza dell’azienda dallo speciale status di PMI innovativa, e la conseguente rinuncia alle agevolazioni previste dalla policy.

 

Misure di agevolazione

Il d.l. 3/2015 ne rappresenta la base giuridica; in particolare, l’art. 4, comma 9, estende alle PMI innovative gran parte delle agevolazioni che il d.l. 179/2012 (artt. 26-31) conferisce alle startup innovative, richiamandovisi esplicitamente. A differenza di quanto previsto per le startup, le PMI innovative possono fruire delle agevolazioni in questione senza delimitazioni temporali, fintantoché si attestano entro i limiti dimensionali di PMI e rispettano gli altri requisiti previsti dalla legge. 

  • Esonero dall’imposta di bollo (d.l. 179/2012, art. 26, comma 8, e d.l. 3/2015, art. 4, comma 9)

Le PMI innovative sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo abitualmente dovuta per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e per gli atti connessi al Registro.

  • Deroghe alla disciplina societaria ordinaria (d.l. 179/2012, art. 26, commi 2, 3, 5-7)

Alle PMI innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di:

  • creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione);
  • effettuare operazioni sulle proprie quote;
  • emettere strumenti finanziari partecipativi;
  • offrire al pubblico quote di capitale.

Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a.

  • Proroga del termine per la copertura delle perdite (d.l. 179/2012, art. 26,comma 1)

In caso perdite d’esercizio comportino una riduzione del capitale aziendale di oltre un terzo, in deroga al codice civile il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo.

  • Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica (d.l. 179/2012, art. 26, comma 4)

Le PMI innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito IVA, l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%.

  • Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (d.l. 179/2012, art. 27)

Le PMI innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall'assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi.

  • Incentivi fiscali per gli investitori in equity (d.l. 179/2012, art. 29)

Per disposizione del d.l. 3/2015, comma 9, gli investimenti nel capitale di rischio delle PMI innovative, provenienti da persone fisiche e giuridiche, sono ricompensati con un importante incentivo fiscale. La sua configurazione, applicabile per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 (Legge di Bilancio 2017, art. 1, comma66), prevede quanto segue:

  • per le persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda Irpef pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; ·per le persone giuridiche, deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro. Diversamente da quanto previsto per le startup, le modalità di applicazione dell’incentivo variano per le PMI innovative a seconda del livello di maturità aziendale, in linea con i parametri della normativa europea sugli aiuti di Stato. Per effetto del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 7maggio 2019,che recepisce le indicazioni di cui all’autorizzazione della Commissione europea del 17 dicembre 2018, si definiscono “PMI innovative ammissibili”:
  • in tutti i casi, le PMI innovative che hanno effettuato la loro prima vendita commerciale da meno di 7 anni;
  • le PMI innovative sul mercato da più di 7 ma meno di 10 anni, qualora esse non abbiano ancora dimostrato in misura sufficiente il potenziale di generare rendimenti;
  • indipendentemente dall’età, le PMI innovative che intendono procedere a un investimento iniziale per il finanziamento del rischio –sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico –superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni.

Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in PMI innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative.

La fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione (holding period) per un minimo di tre anni.

  • Raccolta capitali tramite campagne di equity crowdfunding (d.l. 3/2015, art. 4, comma 10)

Nel 2013 l’Italia è stato il primo Paese al mondo a regolamentare il mercato dell’equity crowdfunding.

Da allora, è disponibile un apposito registro dei portali online autorizzati. Inizialmente previsto per le sole startup innovative, l’equity crowdfunding è stato gradualmente esteso dapprima alle PMI innovative, agli OICR e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup e PMI innovative (2015) e successivamente, con la Legge di Bilancio 2017, a tutte le piccole e medie imprese italiane. Lo strumento è regolato da Consob, l’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari: nello specifico, il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, è stato aggiornato più volte, da ultimo con delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018.

  • Facilitazioni all’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI (d.l. 179/2012, art. 30, comma 6)

Le PMI innovative beneficiano di un intervento semplificato, gratuito e diretto del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo a capitale pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia, applicabile sia in via diretta che su operazioni effettuate tramite confidi, copre l’80% del credito erogato dalla banca, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa a condizioni estremamente vantaggiose. Ai sensi delle disposizioni operative del Fondo, applicabili per le domande presentate a partire dal 15 marzo 2019, le condizioni di accesso delle PMI innovative alla garanzia del FGPMI differiscono parzialmente da quanto riservato a startup  innovative e incubatori certificati: in particolare,

PMI innovative: scheda di sintesi Ministero dello Sviluppo Economico, mentre per startup e incubatori l’accesso al Fondo è automatico –vale a dire, la garanzia è concessa a prescindere dal merito creditizio dell’azienda –le PMI innovative sono soggette in ogni caso a una valutazione del Fondo, che classifica la rischiosità dell’operazione sulla base di 5 fasce di rating. Come già negli anni passati, alle PMI innovative è negato tout court l’accesso al Fondo nel caso esse siano classificate nella fascia di merito creditizio più bassa (nella nuova scala, la quinta; in quella precedente, la terza). Punti di totale contatto con la disciplina prevista per le startup innovative sono la gratuità dell’operazione, la percentuale coperta da garanzia (sempre pari all’80%,a prescindere dal merito creditizio),e l’impossibilità per l’istituto di credito coinvolto di richiedere garanzie reali, assicurative o bancarie sulla parte del finanziamento coperta da garanzia pubblica.

  • Agenzia ICE: servizi ad hoc per l’internazionalizzazione delle startup (d.l. 179/2012, art. 30, comma 7)

L’Agenzia ICE fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia: le PMI innovative hanno diritto a uno sconto del 30% sui costi standard, esigibile mediante richiesta dell’apposita “Carta Servizi PMI innovative” all’indirizzo [email protected].

Inoltre, per favorire l’incontro con potenziali investitori esteri, l’ICE accompagna a titolo gratuito o a condizioni agevolate le PMI innovative ad alcune delle principali manifestazioni internazionali in tema di innovazione: il calendario delle attività in programma viene reso disponibile sul portale www.innovationitaly.it/en/.