L’ammissione alla quotazione.

L’ammissione alla quotazione.

(A cura di Rebecca Pignataro)

La normativa inerente alle offerte al pubblico di strumenti finanziari e quella relativa all'ammissione alla quotazione di borsa, ancorché strettamente e necessariamente correlate, assumono due significati concettualmente diversi.

La prima, è incentrata sul controllo effettuato dalla Consob sulle operazioni destinate espressamente al pubblico dei risparmiatori; l'altra, sulla regolamentazione a livello generale, definita della società di gestione del mercato, concernente i requisiti di partecipazione ai mercati regolamentati.

La disciplina relativa all'ammissione alla quotazione si articola in:

1) disposizioni generali: che riferiscono a soggetti emittenti ammessi; tipologie di strumenti finanziari e procedura di ammissione alla quotazione.

2) Disciplina in dettaglio delle condizioni per l'ammissione alla quotazione che comprende: la sussistenza dei requisiti di idoneità degli emittenti e le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di quotazione.

Per quanto riguarda i requisiti sugli emittenti, prima di tutto bisogna identificare la loro forma giuridica. Successivamente si passa a verificare i requisiti di idoneità dell’emittente stesso, ossia:

  • periodo di esistenza della società, finalizzato ad accertare l'avvenuta pubblicazione dei bilanci degli ultimi tre esercizi;
  • aver sottoposto, almeno l'ultimo bilancio, a revisione contabile, al fine di garantire la trasparenza e la veridicità delle informazioni dei documenti contabili dell'emittente.

Se, invece, gli emittenti sono di nuova costituzione o interessati da recenti processi di ristrutturazione aziendale è prevista una deroga:

  • è ammesso l'accertamento dei requisiti su base infrannuale, senza attendere il decorso del triennio necessario in via generale.

In aggiunta ai suddetti requisiti generali, per gli emittenti di azioni vige il requisito di autonomia economica, ossia:

  • l'emittente deve esercitare un'attività capace di generare ricavi in condizioni di autonomia gestionale.
  • si deve tener conto di tutti i rapporti operativi e finanziari intercorrenti fra l'emittente stesso e il gruppo di appartenenza. Non si considera sussistere il requisito della capacità reddituale dell'emittente qualora esso dipenda in misura prevalente dalla natura di detti rapporti.

Infine, i requisiti per le azioni comprendono disposizioni di carattere specifico riguardanti l’ammissione alla quotazione.

Al momento di presentazione alla quotazione si richiede:

  • una capitalizzazione di mercato prevedibile pari ad almeno 40 milioni di euro; e
  • una sufficiente diffusione tra il pubblico, che s'intende raggiunta quando almeno il 25% del capitale risulta ripartito tra il pubblico.

Si fa riferimento a parametri in grado di accentuare la potenzialità del trading secondario. Entrambi i vincoli sono derogabili dalla società di gestione del mercato.

I requisiti necessari per l’offerta di strumenti finanziari possono essere distinti in due tipologie. La prima comprende tutte le norme finalizzate al rispetto dei principi strutturali di mercato. L’obiettivo è quello di verificare che l'emissione sia stata predisposta nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e altresì che l'emissione sia conforme alle leggi e regolamenti ad essa specificatamente relativi.

La seconda, invece, le procedure atte a verificare l'effettiva potenzialità dei singoli strumenti ad essere oggetto di trading, principalmente l’idoneità dei titoli ad essere oggetto di liquidazione di borsa e libera trasferibilità.

 

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