EQUITY CROWDFUNDING, DISCIPLINA DELLE OFFERTE, QUOTA 5%
Regolamento "CONSOB" 18592 26.6.2013: DISCIPLINA DELLE OFFERTE TRAMITE PORTALI
Art. 24 (Condizioni relative alle offerte sul portale)
(Comma 2)……….In caso di offerte aventi ad oggetto azioni o quote rappresentative del capitale sociale, ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da:
- investitori professionali *,
- fondazioni bancarie,
- incubatori di start-up innovative previsti all'articolo 25, comma 5, del decreto,
- investitori a supporto delle piccole e medie imprese** aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari di cui al Testo Unico, inclusi i depositi di denaro, superiore a cinquecento mila euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 8, comma 1 e di almeno uno dei seguenti requisiti: i) aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindicimila euro; ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente. In caso di persone giuridiche, la valutazione circa il possesso dei requisiti di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.
* investitori professionali, sono:
a) Clienti professionali PRIVATI DI DIRITTO o SU RICHIESTA
- DI DIRITTO sono:
- I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari quali:
- banche;
- imprese di investimento;
- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- imprese di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
- altri investitori istituzionali;
- l) agenti di cambio;
- Le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- fatturato netto: 40 Mln/€;
- fondi propri: 2 Mln/€;
- totale di bilancio: 20 Mln/€.
- Gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre transazioni
- SU RICHIESTA sono:
sono quelli che ne fanno richiesta alla Banca o intermediario di cui sono clienti e che soddisfano almeno due dei seguenti requisiti:
- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti .
In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona fisica autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.
- b) Clienti professionali PUBBLICI DI DIRITTO sono:
il Governo, la Banca d’Italia mentre possono esserlo su richiesta, se rispettano determinate condizioni, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, ed altri enti pubblici nazionali e regionali.
** investitori a supporto delle piccole e medie imprese, sono quelli che:
- hanno un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500K€,
- possiedonoi requisiti di onorabilita’ previsti dall’articolo 8, comma1;
- ed almeno uno dei seguenti requisiti:
- aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindicimila euro;
- aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla societa’ offerente.
Possono essere anche societa’, ed in quel caso vale unicamente le condizioni di cui al punto 1