I Dividendi

I Dividendi

DEFINIZIONE

“Il dividendo è la porzione di utili che una società distribuisce ai propri soci/azionisti al termine dell’esercizio.”

I dividendi, che rientrano tra i redditi di capitale di cui all’art. 44 del TUIR, rappresentano gli utili derivanti dal possesso di un titolo partecipativo (quota o azione) in Società di capitali, enti commerciali e non commerciali, società e enti non residenti.

COME VENGONO DISTRIBUITI?

La disciplina in materia utili di spa è contenuta nell’art. 2433 c.c. Questo articolo è sostanzialmente riprodotto dai co. 3 – 6 dell’art. 2478-bis c.c. con riguardo alle srl.

  • Nell’ambito delle spa, anche in caso di adozione del modello dualistico di amministrazione e controllo, è l’assemblea a deliberare in materia (ex art. 2364-bis co. 1 n. 4 c.c.).
  • Nelle srl, invece, la scelta relativa alla distribuzione degli utili può essere assunta non solo dall’assemblea, ma anche da una decisione extra assembleare dei soci. Infatti secondo l’art. 2479 co. 3 c.c., l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

I dividendi concorrono a formare il reddito del soggetto percipiente nell’esercizio in cui sono percepiti. Infatti, ai fini impositivi, per individuare in quale periodo di imposta i dividendi risultano imponibili si applica il principio di cassa.

Con il prossimo 31 dicembre 2022 scade il periodo transitorio di tassazione degli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 previsto per i detentori di partecipazioni qualificate (superiori al 20% del capitale).

La legge di Bilancio 2018 ha modificato la tassazione dei dividendi e degli utili associati in partecipazioni prevedendo sugli stessi una ritenuta del 26% nel caso in cui gli stessi siano “qualificati” / “non qualificati” (prima solo per non qualificati).

La stessa norma aveva sancito, per le partecipazioni qualificate, un periodo transitorio per la distribuzione degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017 e deliberate dal 2018 al 2022 per le quali è prevista la tassazione applicando le regole previgenti, in genere più convenienti, e di seguito illustrate:

  • 31 dicembre 2007 – quota parte da dichiarare nel modello unico del percipiente pari al 40,00%
  • 31 dicembre 2016 – quota parte da dichiarare nel modello unico del percipiente pari al 49,72%
  • 31 dicembre 2017 – quota parte da dichiarare nel modello unico del percipiente pari al 58,14%

Dopo il 31 dicembre 2022 tutti i dividendi, indipendentemente dal periodo di formazione delle riserve poste in distribuzione, saranno tassati con ritenuta alla fonte del 26% (imposta sostitutiva e definitiva).

L’Agenzia delle Entrate attraverso il principio di diritto n. 3/2022, pubblicato ieri 06 dicembre 2022, ha chiarito che i dividendi incassati nel 2023 su partecipazioni qualificate dovranno applicare il regime transitorio se scaturiscono da distribuzioni deliberate entro il 31/12/2022. Tale regime si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva.

Ai sensi dell’art. 47 co. 1 del TUIR, si presumono prioritariamente distribuiti ai soci l’utile di esercizio e le riserve di utili, a prescindere dal contenuto della delibera assembleare

Nel caso in cui la delibera preveda l’attribuzione ai soci di riserve di capitale, la presenza di riserve di utili disponibili comporterebbe automaticamente la riqualificazione in utili della distribuzione ai soci con l’applicazione del regime fiscale dei dividendi proprio del soggetto percipiente.

Nel caso in cui vengano messe in distribuzione riserve di capitale, è necessario che la società emittente comunichi agli azionisti e agli intermediari tenuti agli obblighi di sostituzione d’imposta la diversa natura delle riserve oggetto della distribuzione e quale sia il regime fiscale applicabile.

La presunzione di prioritaria distribuzione degli utili è applicabile anche ai soci che percepiscono i dividendi in qualità di imprenditori.

RITENUTE

Fino al 31.12.2017 solo i dividendi su partecipazioni non qualificate applicavano la ritenuta a titolo di imposta del 26% sull’intero importo del dividendo percepito. Dal 2018, con la L.205/17, questo regime è stato esteso anche ai dividendi su partecipazioni qualificate (salva l’applicazione della normativa transitoria). Di fatto l’equiparazione tra dividendi qualificati e non qualificati trova applicazione per i redditi di capitale percepiti dal 2018.

Le ritenute alla fonte sui dividendi delle persone fisiche, di cui all’art. 27 del DPR 600/73, devono essere versate attraverso modello F24, utilizzando il codice tributo 1035, entro il giorno 16 del mese successivo a ciascun trimestre solare in cui sono state operate.

Qualora il percipiente operi in regime di impresa la ritenuta non deve essere operata in quanto il reddito prodotto ha natura di reddito d’impresa.

IL MODELLO CUPE

Il sostituto d’imposta deve rilasciare ai soggetti residenti, percettori di utili derivanti da partecipazioni, il modello CUPE (“Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti”) entro il 16/3 dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte.

Tale certificazione è cartacea e non deve essere inviata telematicamente.

Non deve essere rilasciata in relazione a utili e altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

Inoltre, i dividenti pagati devono essere indicati nel Quadro SI del modello 770.

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

L’assegnazione di denaro non configura un’operazione soggetta ad IVA. Questo perché l’art. 2 co. 3 lett. a) del DPR 633/72 dispone che non possono essere considerate “cessioni” ai fini IVA le cessioni di denaro o crediti in denaro.

Invece, la delibera con cui vengono assegnati dividendi in denaro è soggetta:

  • ad obbligo di registrazione in termine fisso;
  • ad imposta di registro nella misura fissa di 200euro.

CONTABILITA'

I dividendi devono essere iscritti in bilancio secondo il principio della competenza economica, ovvero all’atto della deliberazione di distribuzione da parte dell’assemblea che approva il bilancio (art. 2433 c.c.).

La società percipiente iscrive i dividendi al Conto economico nella voce “C.15 – Proventi da partecipazione”, con evidenza separata di quelli relativi a imprese controllate e collegate.

Le rilevazioni contabili relative all’iscrizione dei proventi da partecipazioni sono le seguenti:

  • nel momento in cui sorge il diritto di credito;

Crediti verso partecipate (C.II.2 SP)         a             Proventi da partecipazione (C.15 CE)

  • all’atto dell’incasso del dividendo.

Banca c/c            a              Crediti verso partecipate (C.II.2 SP)

In capo alla società erogante, la rilevazione contabile della destinazione dell’utile d’esercizio risulta la seguente:

Utile d’esercizio               a             Riserva legale (A.IV SP)

                                                       Riserva straordinaria (A.VI SP)

                                                       Soci c/dividendi (D.14 SP)

La rilevazione contabile della distribuzione di riserve precedentemente accantonate è la seguente:

Riserva straordinaria      a             Soci c/dividendi

Per i dividendi soggetti a ritenuta (26%):

Soci c/dividendi                a             Erario c/ritenute (D.12 SP)

All’atto del pagamento del dividendo:

Soci c/dividendi (D.14 SP)            a             Banca c/c

All’atto del pagamento della ritenuta:

Erario c/ritenute              a             Banca c/c

LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI

La distribuzione di utili deve avvenire dopo aver accantonato:

  • a riserva legale secondo le previsioni degli articoli 2430 e 2463 del c.c.
  • la % eventualmente prevista dallo statuto per la riserva statutaria, finché questa non ha raggiunto il limite fissato.

Ci sono, inoltre, ulteriori importanti limiti alla distribuzione:

  • non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato (art. 2433.2 c.c.);
  • se vi è una perdita del capitale sociale, non si possono ripartire utili fino a quando il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente;
  • nell’attivo dello stato patrimoniale della società siano iscritti costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo o costi di pubblicità, non coperti da altre riserve disponibili diverse rispetto a quelle oggetto di distribuzione;
  • finché non sono riconosciute le riserve in sospensione d’imposta utilizzate per la copertura di perdite;
  • non sono distribuibili utili che derivano dalla valutazione fair value.

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