IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

L’ Agenzia delle Entrate, con la circolare 9/E del 2021, tra i diversi chiarimenti in merito al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, illustra la condizione dello stesso in ipotesi di operazioni straordinarie.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654654/Circolare+credito+d%27imposta+per+investimenti+in+beni+strumentali.pdf/5466e0b5-9c6d-5f3d-0312-906a1e0f685e

In tal senso la risposta 5.6.1 della citata circolare, precisa che l’Amministrazione finanziaria, in varie occasioni, ha avuto modo di affermare la non trasferibilità dei crediti d’imposta di natura similare a quello in argomento in forza della natura soggettiva dei medesimi: essi, infatti, maturano esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l’investimento e non possono essere trasferiti a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi.

Il trasferimento della titolarità è, infatti, ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell’operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati; ad esempio, nei casi di fusione (cfr. circolare n. 38/E del 9 maggio 2002), successione per decesso dell’imprenditore individuale (cfr. risoluzione n. 140/E del 26 giugno 2003), scissione (cfr. risoluzione n. 143/E del 30 giugno 2003). Ugualmente i crediti di tal natura possono essere trasferiti nell’ambito della cessione del ramo d’azienda che lo ha generato (cfr. risposta a istanza di interpello n. 72 dell’8 marzo 2019).

Viene inoltre richiamata la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, emanata a commento del meccanismo di recapture nell’ambito della disciplina dell’iper-ammortamento, che si attiva quando i beni agevolati sono “ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa”. In tale circolare è stato precisato che: “la fattispecie della cessione del singolo bene debba essere separata dalla diversa ipotesi del trasferimento del bene agevolato all’interno di un compendio aziendale oggetto di un’operazione straordinaria (indipendentemente dal fatto che questa sia fiscalmente neutrale o realizzativa). In quest’ultima ipotesi, infatti, l’azienda mantiene, sotto il profilo tecnologico e digitale, sempre lo stesso livello “qualitativo”, i beni agevolati e l’azienda in cui essi sono inseriti continuano ad essere utilizzati come un complesso unitario, tecnologicamente trasformato, in coerenza con la ratio della norma agevolativa. Pertanto, il mutamento della titolarità di un’azienda (o di un ramo d’azienda) che contiene uno o più beni agevolati non comporta il venir meno dell’iper-ammortamento, la cui fruizione continuerà, in capo all’avente causa, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al dante causa, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale”.

Ciò rilevato, nella risposta 5.6.1 della circolare 9/E 2021 l’Agenzia delle Entrate sostiene che anche al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi si applichi il principio desumibile dai citati documenti di prassi, ovverosia che, in presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell’azienda o di un ramo d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d’imposta, l’avente causa continuerà a fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest’ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.