Lettera di Intenti – LOI (Letter Of Intent)

Lettera di Intenti – LOI (Letter Of Intent)

La lettera d’intenti (LOI) è, in generale, un documento grazie al quale le controparti coinvolte in un potenziale accordo e in vista della conclusione di un contratto vero e proprio, stabiliscono dei punti fermi nella trattativa.

Come in tutti gli ambiti, anche le operazioni di M&A prevedono una LOI che a volte tende ad essere sottovalutata; questo porta, in alcuni casi per esempio, a redigere lettere “standard” senza cogliere gli aspetti principali oggetto di una transazione. Le parti dovrebbero considerare che questo documento non rappresenta soltanto una semplice manifestazione dei loro impegni, ma uno strumento cardine, che consente di instaurare la fiducia necessaria per la transazione e di prevedere e gestire le conseguenze di eventuali variazioni contrattuali. Non deve inoltre essere confuso con il Memorandum d’intesa (MOU) che invece viene redatto per descrivere le linee generali di un accordo e viene in genere prodotto poco prima del contratto formale.

Le LOI non sono di per sé vincolanti (e anzi, è necessario che l’eventuale vincolo venga menzionato all’interno di quest’ultima), anche se rappresentano uno schema fondamentale per le parti coinvolte nella transazione: le informazioni inserite all’interno saranno poi riportate nel contratto formale che regolerà l’operazione. Ciò in quanto questo documento consente di fissare gli accordi commerciali salienti; a volte può essere necessaria redigerla al fine di sbloccare eventuali richieste di finanziamento per l’impresa, funzionali al buon esito dell’operazione. Non essendo comunque “per forza” vincolante, qualora ci dovesse essere una modifica all’accordo, anche questo dovrà essere modificato.

Come detto sopra, le LOI dovrebbero rappresentare un punto chiave nella trattazione e questo perché sono toccati alcuni punti fondamentali, tra cui: oggetto dell’accordo, impegno a negoziare, riservatezza/ confidenzialità, esclusività, prezzo o intervallo considerato, condizioni principali e accessorie, tempi ed eventuali moratorie.

Oggetto: è importante che questo sia preciso e dettagliato fin dall’inizio della lettera di intenti, al fine di indirizzare lo scopo dell’operazione. Non essendo la LOI vincolante, va da sé che comunque questo deve intendersi come soggetto a valutazioni ulteriori e/o condizioni che possono emergere in seguito.

Impegno a negoziare: riguarda l’espressione di intenti da parte delle controparti, con l’obbligo di negoziare in buona fede. Il concetto di buona fede è però presente in Italia, espresso anche dal Codice Civile, mentre non è valido in UK. Nei paesi di Common law tutti i tipi di trattative non sono vincolanti e non danno origine a nessun tipo di risarcimento, a meno che questo non sia espressamente pattuito.

Riservatezza/confidenzialità: posto che le LOI possono non essere vincolanti ci sono alcune informazioni che potrebbero espressamente essere considerate confidenziali e riservate. Questo può avvenire contestualmente alla predisposizione e firma delle LOI con delle clausole inserite internamente, oppure mediante sottoscrizione di un accordo di riservatezza specifico (Non Discolsure Agreement – NDA). È importante definire il perimetro della confidenzialità e il campo di azione, nonché gli eventuali danni che potrebbe generare la rilevazione di una informazione privilegiata.

Esclusività: questa è una clausola spesso inserita per proteggersi da eventuali perdite di tempo e denaro. Un’altra offerta (contestuale, proposta da terze parti) potrebbe infatti minare l’accordo e soprattutto potrebbe esserci dalla controparte l’impressione di voler sfruttare l’offerta al fine di trovarne altre migliori. In realtà questa clausola è di per sé molto “elastica”: tenendo conto della complessità delle operazioni spesso le controparti non si vincolano sotto questo punto di vista, ma lasciano aperta la possibilità di accordi migliorativi, in cambio però del diritto di prelazione riconosciuto alla controparte a cui si è venuti meno, qualora venisse considerata l’offerta più vantaggiosa.

Prezzo, condizioni e tempistiche: la maggior parte delle volte viene fissato un intervallo di riferimento o quantomeno la base di calcolo per le condizioni di prezzo. Il limite temporale è invece legato in genere alla clausola dell’esclusività.

Moratoria e gestione dei contenziosi: all’interno delle LOI spesso vengono inseriti degli accordi di moratoria che impediscono al venditore di effettuare rilevanti modifiche all’attività prima della fusione. Questo deve essere contestualizzato perché non tutte le operazioni possono essere lette nello stesso modo (ad esempio dismissioni di beni e attività aziendali).

Per concludere possiamo affermare che le LOI rappresentano un momento sostanzialmente importante, preliminare della conclusione di un’operazione articolata come quella che di fusione e/o acquisizione; è necessario quindi che vengano esplicitati tutti i punti per muoversi verso una negoziazione fluida e senza intoppi.

 

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