PIANO TRANSIZIONE 5.0

PIANO TRANSIZIONE 5.0
La conversione in Legge del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, riferito alla Transazione 5.0, è stata discussa dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 aprile scorso e verrà pubblicata a breve sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è costituito da 64 articoli, suddivisi in tre Titoli e dodici Capi. In particolare, l’articolo 38 definisce il piano per sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese che nel 2024 e nel 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui venga conseguita una riduzione dei consumi energetici.
Nel suo complesso l’investimento deve essere effettuato tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025, non può essere superiore a 50 milioni di euro per ogni anno e deve essere mantenuto fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento dell’investimento.
Soggetti beneficiari
Il credito d’imposta in esame:
- spetta alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale;
- non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria o coatta, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale, sottoposte ad altra procedura concorsuale, che abbiano in corso un procedimento per dichiarare una di tali situazioni oppure destinatarie di sanzioni interdittive.
La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
Investimenti agevolabili
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni nuovi materiali (impianti e macchinari) e immateriali (software, piattaforme, sistemi) 4.0, che siano strumentali all’esercizio di impresa e di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, e che sono interconnessi al sistema aziendale, a condizione che, tramite tali beni, si consegua un risparmio energetico di almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva oppure di almeno il 5% dei consumi energetici del processo interessato dall’investimento.
Il risparmio energetico è calcolato in riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio dell’investimento, al netto delle eventuali variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sui medesimi consumi energetici.
Sono inoltre agevolabili:
- Impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi eventuali annessi sistemi d’accumulo.
- Spese di formazione del personale erogata da soggetti esterni qualificati che saranno individuati con apposito decreto, finalizzata all’acquisizione o consolidamento delle competenze tecnologiche rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% dell’investimento e fino ad un massimo di 300.000 euro.
Investimenti esclusi
Rispettano il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente, non sono agevolabili gli investimenti:
- destinati ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- destinati ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE;
- destinati ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- destinati ad attività nel cui produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi;
- in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Modalità di calcolo del credito
Il credito d’imposta viene determinato a scaglioni e risulta avere tre aliquote: 35%, 15%, 5%. Queste possono essere maggiorate nel caso di maggiori riduzioni dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, stabiliti dalla legge.
La misura del credito d’imposta viene riconosciuta annualmente per impresa beneficiaria:
- nella misura del 35% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 15% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 5% del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.
Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, la misura del credito d’imposta viene riconosciuta annualmente per impresa beneficiaria:
- nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.
Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, la misura del credito d’imposta viene riconosciuta annualmente per impresa beneficiaria:
- nella misura del 45% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 25% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 15% del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili a 50 milioni di euro.
Per i soli impianti fotovoltaici che presentano un’efficienza:
- di almeno il 23,5%, l’aliquota di beneficio viene incrementata fino al 42%, 48%, 54% a seconda della classe di efficienza energetica dell’investimento complessivo;
- di almeno il 24% (con celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem), l’aliquota di beneficio viene incrementata fino al 49%, 56%, 63% a seconda della classe di efficienza energetica dell’investimento complessivo.
Iter per accedere al beneficio
Per poter accedere al contributo, l’impresa deve inviare al GSE (Gestore dei Servizi Energetici), in via telematica, entro il 31 dicembre 2025, una serie di documenti sia prima del completamento dell’investimento (ex- ante) sia dopo il completamento dell’investimento (ex-post).
Prima del completamento dell’investimento l’impresa interessata deve inviare:
- la domanda di prenotazione delle risorse;
- la certificazione energetica ex-ante che attesti il risparmio energetico derivante dai beni strumentali 4.0;
- le comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento nelle modalità e termini definite da apposito decreto. Basandosi su tali comunicazioni verrà determinato l’importo del beneficiario spettante, nel limite dell’ammontare del beneficio “prenotato”;
Il soggetto gestore, dopo aver verificato la completezza della documentazione, trasmette quotidianamente con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione in commento e l’importo del credito prenotato, verificando il limite ammesso dalla legge per ogni anno.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy, anche avvalendosi del GSE, esercita la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificandone la correttezza formale e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni del decreto e dei relativi provvedimenti attuativi.
Dopo il completamento dell’investimento, l’impresa deve inviare:
- comunicazione ex-post a seguito del completamento;
- certificazione energetica ex-post che attesti l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione energetica ex-ante.
Altri documenti necessari all’impresa per aderire al credito sono:
- documentazione comprovante l’avvenuta interconnessione dei beni, quale perizia asseverata rilasciata da ingegneri o periti iscritti all’albo, da inviare al GSE secondo modalità e tempistiche definite dal decreto;
- documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi (es. fatture, documenti di trasporto e altri relativi all’acquisizione di tali beni agevolati;
- attestazione rilasciata dal revisore legale dei conti o società di revisione o collegio sindacale idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari, entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia delle entrate. L’ammontare di credito d’imposta non ancora utilizzato entro la data del 31 dicembre 2025 può essere riportato in avanti e utilizzato in cinque quote annuali di pari importo.
Questo credito:
- non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro ( 1, comma 53, legge n. 244 del 2007);
- non è soggetto al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro ( 34 legge n. 388 del 2000);
- non è soggetto al divieto di compensazione dei crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro ( 31, decreto-legge n. 78 del 2010);
- non concorre alla formazione del reddito;
- non concorre alla formazione della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 61 e all’ 109, comma 5, DPR n. 917 del 1986;
- non è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi e strumentali di cui all’art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020; con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, di cui all’art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il monitoraggio del GSE sui crediti d’imposta prenotati avverrà su base mensile
Nel caso in cui i beni agevolati venissero ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per ulteriori conferme ed eventuali modifiche, restiamo in attesa di successivi decreti attuativi.