AGEVOLAZIONI PMI INNOVATIVE

AGEVOLAZIONI PMI INNOVATIVE

In questa sezione una guida sintetica, ma completa, sulle agevolazioni di cui possono godere le PMI Innovative[1].

Il d.l. 3/2015 ne rappresenta la base giuridica; in particolare, l’art. 4, comma 9, estende alle PMI innovative gran parte delle agevolazioni che il d.l. 179/2012 (artt. 26-31) conferisce alle startup innovative, richiamandovisi esplicitamente. A differenza di quanto previsto per le startup, le PMI innovative possono fruire delle agevolazioni in questione senza delimitazioni temporali, fintantoché si attestano entro i limiti dimensionali di PMI e rispettano gli altri requisiti previsti dalla legge. 

(Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico)

 

INCENTIVI ALL’INVESTIMENTO NEL CAPITALE DI PMI INNOVATIVE

A partire dal 1° gennaio 2017, per gli investitori che effettuano investimenti in capitale di rischio di PMI innovative è disponibile un importante sgravio fiscale (Legge di Bilancio 2017).

L’incentivo all’investimento è così configurato:

  • per le persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda Irpef pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro;
  • per le persone giuridiche, deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

A partire dal 2017, la fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella PMI innovativa (holding period) per un minimo di tre anni.

Sono ammissibili all’investimento:

  • in tutti i casi, le PMI innovative che hanno effettuato la loro prima vendita commerciale da meno di 7 anni;
  • le PMI innovative sul mercato da più di 7 ma meno di 10 anni, qualora esse non abbiano ancora dimostrato in misura sufficiente il potenziale di generare rendimenti;
  • indipendentemente dall’età, le PMI innovative che intendono procedere a un investimento iniziale per il finanziamento del rischio – sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico – superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni.

Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in PMI innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative.

Per quanto riguarda le misure introdotte in risposta all’emergenza covid-19, attraverso il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto “Rilancio”), convertito in legge dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono stati introdotti Incentivi in «de minimis» all’investimento in startup innovative e PMI innovative per le persone fisiche. Nello specifico:

  1. Per investimenti fino ad un massimo di 100mila euro nel capitale sociale di una o più startup innovative, in ciascun periodo di imposta gli investitori possono beneficiare di una detrazione IRPEF al 50% rispetto all’ammontare dell’investimento, mantenendo tale investimento per un minimo di 3 anni.
  2. Per investimenti fino ad un massimo di 300mila euro nel capitale sociale di una o più PMI innovative, in ciascun periodo di imposta gli investitori possono beneficiare di una detrazione IRPEF al 50% rispetto all’ammontare investito, mantenendo tale investimento per un minimo di 3 anni

 

ACCESSO GRATUITO E SEMPLIFICATO AL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Le startup PMI beneficiano di un intervento semplificato, gratuito e diretto del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo a capitale pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia, applicabile sia in via diretta che su operazioni effettuate tramite confidi, copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro. Ai sensi delle disposizioni operative del Fondo, applicabili per le domande presentate a partire dal 15 marzo 2019, le condizioni di accesso delle PMI innovative alla garanzia del FGPMI differiscono parzialmente da quanto riservato a startup innovative e incubatori certificati: in particolare, mentre per startup e incubatori l’accesso al Fondo è automatico – vale a dire, la garanzia è concessa a prescindere dal merito creditizio dell’azienda – le PMI innovative sono soggette in ogni caso a una valutazione del Fondo, che classifica la rischiosità dell’operazione sulla base di 5 fasce di rating. Alle PMI innovative è negato tout court l’accesso al Fondo nel caso esse siano classificate nella fascia di merito creditizio più bassa, la quinta.

Con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto “Rilancio”), convertito in legge dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, è stata riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI specificatamente dedicata all’erogazione di garanzie in favore di startup innovative e PMI innovative.

 

ESONERO DALLE IMPOSTE DI BOLLO

Una volta effettuata l’iscrizione nel Registro delle imprese, l’art. 4, comma 9 del DL 3/2015 estende alle PMI innovative le agevolazioni in ambito camerale già previste a favore delle start up innovative e degli incubatori certificati dall’art. 26, comma 8 del DL 179/2012. Le esenzioni sono volte a diminuire i costi legati all’avvio dell’attività e, in generale, a ridurre alcuni oneri nei confronti del Registro delle imprese.
Vengono espressamente esclusi, però, i diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese, nonché il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.
Pertanto, le PMI innovative sono esonerate solo dal pagamento dell’imposta di bollo.

L’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le iscrizioni nel Registro delle imprese opera dal momento dell’inserimento nella sezione speciale.

 

RACCOLTA DI CAPITALI TRAMITE CAMPAGNE DI EQUITY CROWDFUNDING

Nel 2013, l’Italia ha regolamentato il mercato dell’equity crowdfunding, anche attraverso la creazione di un apposito registro di portali online autorizzati. L’Equity crowdfunding è una forma di investimento che consente alla “folla” di investitori (crowd) di finanziare startup innovative e PMI (sia innovative che non) attraverso, appunto, portali online autorizzati, erogando un contributo finanziario in cambio di quote societarie delle stesse imprese (equity).

Inizialmente previsto per le sole startup innovative, l’equity crowdfunding è stato gradualmente esteso dapprima alle PMI innovative, agli OICR e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup e PMI innovative (2015) e poi, con la Legge di Bilancio 2017, a tutte le piccole e medie imprese italiane. Lo strumento ricade sotto la responsabilità di Consob, l’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari: disposizioni attuative sono date nel Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, aggiornato con delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018.

 

I SERVIZI DELL’AGENZIA ICE

Innanzitutto, l’ICE-Agenzia consiste in un organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri.

Le PMI innovative beneficiano di uno sconto del 30% sull'acquisto dei servizi che prevedono assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro con potenziali investitori.

 

DEROGHE ALLA DISCIPINA SOCIETARIA ORDINARIA

Quanto alle agevolazioni riservate a PMI innovative costituite in forma di SRL, si segnala che si tratta di deroghe opzionali che richiedono una espressa scelta statutaria.

In specie, l’atto costitutivo può prevedere:

  • Possibilità di creare categorie di quote che:
  • non attribuiscono diritto di voto
  • attribuiscono al socio il diritto di voto in misura non proporzionale alla partecipazione dallo stesso detenuta;
  • attribuiscono diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
  • Possibilità di creare l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi (escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 e 2479bis C.C.).
  • Possibilità di offrire al pubblico quote di capitale, anche attraverso portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dalle leggi speciali).
  • Compiere operazioni sulle proprie partecipazioni, qualora l’operazione stessa sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione ai dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi anche professionali.

 

PROROGA DEL TERMINE PER LA COPERTURA DELLE PERDITE

In caso perdite d’esercizio comportino una riduzione del capitale aziendale di oltre un terzo, in deroga al Codice civile, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo).

In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo.

 

DEROGA ALLA DISCIPLINA SULLE SOCIETÀ DI COMODO E IN PERDITA SISTEMATICA

Le PMI innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, come ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito IVA, l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%. A chi si rivolge La misura si rivolge a tutte le PMI innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese.

 

REMUNERAZIONE ATTRAVERSO STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE

Le PMI innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall'assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi. Inoltre, fatto salvo un minimo previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate ad esempio sulla base all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale. A chi si rivolge La misura si rivolge a tutte le PMI innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese.

 

SOSTEGNO AL VENTURE CAPITAL

Con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto “Rilancio”), convertito in legge dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono state assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni per l’anno 2020 al Fondo di sostegno al venture capital finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obblighi convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità dell’apporto effettuato a beneficio esclusivo delle startup e PMI innovative.

 

[1] https://www.yon.it/news/pmi-innovative-tutto-quanto-c-da-sapere/21b4b8f3-768f-ea11-80d2-001dd9106956.html in questo link troverete un nostro articolo dove spieghiamo cosa sono le PMI innovative.

 

A cura di Samir Bouhali