Rivalutazione quote di Srl (detenute da persone fisiche). Differenza tra Cessione quote e Recesso “tipico”
Rivalutazione quote di Srl (detenute da persone fisiche)
Differenza tra Cessione quote e Recesso “tipico”
La rivalutazione delle partecipazioni (e dei terreni) è una norma introdotta con l’articolo 5 della legge n.448/2001, anche se ormai è una disciplina che possiamo considerare “a regime”, viste le innumerevoli riaperture dei termini, dapprima a singhiozzo e poi in maniera continuativa (dal 2013 al 2021).
La norma funziona in questo modo: sulla base di una perizia giurata di stima redatta da un iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è possibile rivalutare la partecipazione detenuta da una persona fisica in una società non quotata. Si tratta tecnicamente di una rideterminazione del valore, perché è l’intero valore di perizia ad essere assoggettato all’imposta sostitutiva, attualmente nella misura dell’11 per cento, e non solo il maggior valore rispetto al costo già riconosciuto in capo al socio.
La perizia deve essere giurata, e l’imposta sostitutiva pagata, entro il 30 giugno di ogni anno, in riferimento a partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio dello stesso anno (quindi, allo stato, versamento entro il 30 giugno 2021 per partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2021). È consentito il rateizzo del pagamento dell’imposta sostitutiva, con ripartizione in tre rate, aventi scadenza la prima il 30 giugno 2021, e le successive il 30 giugno 2022 ed il 30 giugno 2023, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento.
Cessione quote
Il riconoscimento del valore su cui si paga l’imposta sostitutiva ha effetto ai fini della determinazione delle plusvalenze da cessione di partecipazione realizzate da persone fisiche ex art. 67 del TUIR.
Recesso “tipico”
Ciò significa che il maggior valore non è riconosciuto in caso di recesso, liquidazione, esclusione del socio, e per tutti gli altri casi disciplinati dall’articolo 47, comma 7, del TUIR (come risulta in via interpretativa).
I soci di srl che ricevono denaro o beni a seguito del recesso “tipico” conseguono un reddito di capitale che l’art. 47 co. 7 del TUIR quantifica nella differenza tra:
- Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci, e
- Il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle quote annullate.
Soci persone fisiche non imprenditori
Sulle somme percepite da persone fisiche non imprenditori dall’1.1.2018 si applica la ritenuta a titolo di imposta del 26% ex art. 27 co. 1 del DPR 600/73 a prescindere dalla circostanza che si tratti di una partecipazione qualificata o non qualificata (art. 1 co. 999 ss. della L. 205/2017).
Se il reddito è assoggettato a ritenuta, secondo l’art. 27 co. 1-bis del DPR 600/73, il prelievo alla fonte è effettuato sulla sola quota parte delle somme che abbia effettivamente natura di utile per il percipiente (ovvero, sulla differenza tra quanto distribuito e il costo fiscale delle quote). A tal fine, è necessario che il socio comunichi alla società il costo fiscalmente riconosciuto delle proprie partecipazioni, in modo che questa, in qualità di sostituto d’imposta, possa operare la ritenuta a titolo definitivo sull’effettiva quota imponibile, e non sull’intero importo delle somme effettivamente erogate; in assenza di comunicazione, la società può applicare la ritenuta sull’intero ammontare.
Per le persone fisiche non imprenditori, quindi, la tassazione in qualità di utile delle somme percepite in eccedenza del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni prescinde dalla natura delle riserve di patrimonio netto annullate; infatti, ha natura di utile anche “la parte di tali eccedenze che derivano da riserve di capitale” (circ. n. 26/2004/E, § 3.1).