LE SOCIETA’ BENEFIT

LE SOCIETA’ BENEFIT

Società benefit: origini e introduzione nell’ordinamento italiano

Le Società benefit sono state introdotte nell’ordinamento italiano con la legge 208/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. Si tratta di un modo di fare impresa che trova ispirazione nella B-Corps statunitense, la quale svolge la propria attività economica secondo determinati standard etici e di sostenibilità.

In Europa, ed in generale al di fuori degli USA, il primo stato a dare dignità giuridica alle società benefit è stato proprio quello italiano.

Con l’introduzione della società benefit, lo scopo di lucro e lo scopo di beneficio comune possono coesistere. Quindi la società non si focalizza solo sulla massimizzazione dei profitti, ma nel fare ciò tiene in considerazione sia l’ambiente che la comunità in cui opera. Possono adottare tale qualifica tutti i tipi societari: le società di persone (inclusa la società semplice), le società di capitali e le cooperative.

Operatività, trasparenza e pubblicità

La Legge di Stabilità 2016 (l. n. 208 del 28 dicembre 2015, entrata in vigore dal 1° gennaio 2016) promuove la costituzione e la diffusione delle società denominate «Società Benefit» con 9 commi: da 376 a 384 dell’art.1. Tali disposizioni possono essere raggruppate in tre principali ambiti di incidenza: operatività, trasparenza e pubblicità.

Sotto il profilo operativo i concetti più importanti sono la definizione del beneficio comune e l’amministrazione della società.

Per beneficio comune si intende il perseguimento di una o più finalità in ambito sociale, ambientale, culturale e/o di pubblica utilità (c. 376) e gli effetti di queste finalità possono essere positivi, oppure di impegnarsi a ridurre gli effetti negativi (c. 378 lett. a), agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di tutti i portatori di interesse (c. 376). I portatori di interesse rappresentato tutti i soggetti che entrano direttamente o indirettamente in contatto con la società o che vengono interessati dalle sue scelte.

Per quanto riguarda la gestione e l’amministrazione della società gli amministratori devono bilanciare sia gli interessi dei soci che le finalità di beneficio comune che ricomprendono anche gli interessi di tutti i soggetti che si trovano in rapporto con la società. Per bilanciare i diversi tipi di interessi, gli amministratori hanno l’obbligo di nominare uno o più responsabili scelti sia tra dei soggetti esterni alla società che interni all’azienda o anche gli stessi amministratori.

Sotto il profilo della trasparenza e della pubblicità, trovano spazio le disposizioni dedicate ai requisiti dell’ATTO COSTITUTIVO, della DENOMINAZIONE e della RENDICONTAZIONE:

  • l’atto costitutivo dovrà essere redatto secondo i requisiti formali previsti per ogni tipo societario;
  • la SB deve «indicare nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire» (c. 379);
  • le società già operative che decidono di perseguire anche lo scopo del beneficio comune devono «modificare l’atto costitutivo o lo statuto» seguendo le regole per la modifica e per il deposito del tipo societario a cui appartengono (c. 379);
  • possono aggiungere nella denominazione sociale la locuzione «Società Benefit» o «SB» (c. 379);
  • devono redigere annualmente una relazione da allegare al bilancio inerente al perseguimento del beneficio comune (c. 382).

Relazione sul beneficio comune e vigilanza

Gli amministratori hanno anche l’obbligo di allegare al bilancio d’esercizio un ulteriore documento di relazione in cui vengono illustrati gli obbiettivi che hanno adottato gli amministratori per il perseguimento del beneficio comune. Tale relazione Tale relazione deve contenere:

  1. OBBIETTIVI, MODALITÀ e AZIONI che hanno intrapreso gli amministratori per il perseguimento del BENEFICIO COMUNE e le circostanze che lo hanno impedito;
  2. una valutazione d’impatto fatta da un ente esterno;
  3. l’indicazione dei nuovi obbiettivi che intendono perseguire nell’esercizio successivo.

Le SOCIETÀ BENEFIT che non perseguono finalità di beneficio comune dichiarate nell’oggetto sociale e rendicontate nella relazione sul beneficio comune sono assoggettate a:

  • disposizioni sulla PUBBLICITÀ INGANNEVOLE (D.lgs. 145/2007);
  • disposizioni del CODICE del CONSUMO (D.lgs. 206/2005).

Ed il soggetto che ha il compito di vigilare se tali società che hanno assunto la qualifica di Società benefit, perseguono realmente le finalità dichiarate è l’AUTORITÀ GARANTE della CONCORRENZA e del MERCATO (AGCM).