START UP INNOVATIVE

START UP INNOVATIVE 
Gli articoli 25-32 del Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221) hanno introdotto una serie di incentivi in ambito camerale, societario, fiscale e occupazionale per le cosiddette “start-up innovative”. Inoltre, è stata istituita la figura dell'”incubatore certificato di start-up innovative”, ossia una società di capitali che fornisce servizi adeguati a supportare la crescita delle start-up, beneficiando di alcune delle agevolazioni previste per queste ultime.
L’accesso a tali benefici è subordinato a:
• Il possesso di determinati requisiti, che possono essere cumulativi o alternativi;
• L’iscrizione in una sezione speciale del Registro delle imprese.
La perdita di tali requisiti, verificata tramite aggiornamenti periodici della sezione dedicata del Registro delle imprese, comporta la revoca degli incentivi ottenuti.
Una procedura “semplificata” per la creazione delle start-up innovative è stata introdotta dall’articolo 4, comma 10-bis del Decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito nella Legge 24 marzo 2015 n. 33).
Sul sito “startup.registroimprese.it” è disponibile un’area interattiva dedicata alla costituzione di start-up innovative e PMI.
Definizione e requisiti della start up
Una start-up innovativa è una società di capitali (come SPA, SRL o SAPA), che può anche assumere la forma di cooperativa, le cui azioni o quote di capitale sociale non sono negoziate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (art. 25 comma 2 del DL 179/2012). Questo tipo di impresa deve rispettare una serie di requisiti, sia cumulativi che alternativi.
Tra i requisiti cumulativi, una start-up innovativa deve:
• Essere stata costituita da non più di 60 mesi. Per le società già esistenti al 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della Legge 221/2012), il termine massimo di costituzione è fissato al 20 ottobre 2008, ossia entro 4 anni prima dell’entrata in vigore del DL 179/2012 (art. 25 comma 3 del DL 179/2012; circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 dell’11 giugno 2014, paragrafo 1.1.3);
• Essere residente in Italia (ai sensi dell’art. 73 del TUIR), oppure in uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, purché abbia una sede operativa o filiale in Italia;
• A partire dal secondo anno di attività, il valore complessivo della produzione annua, indicato nell’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve superare i 5 milioni di euro;
• Non deve aver distribuito, né distribuire utili (parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 maggio 2016 n. 141349);
• Avere come oggetto principale o esclusivo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico;
Non essere stata costituita tramite operazioni di fusione, scissione o cessione di azienda o ramo d’azienda. Anche il conferimento di azienda o ramo d’azienda preclude il riconoscimento dello status di start-up innovativa, sebbene una cessione successiva alla costituzione sia permessa. Tuttavia, il Ministero dello Sviluppo Economico ha indicato che questa pratica può configurarsi come un’elusione della normativa, anche se la Camera di Commercio non ha poteri sanzionatori diretti su tali casi, il che rende necessario un possibile intervento normativo (parere 1° aprile 2020 n. 94423). È invece consentita la trasformazione societaria (parere Min. Sviluppo Economico 8 ottobre 2013 n. 164029 e circolare Agenzia delle Entrate 11 giugno 2014 n. 16, paragrafo 1.1; vedi anche i pareri Min. Sviluppo Economico 5 marzo 2020 n. 68529, 3 settembre 2015 n. 155183, 19 gennaio 2015 n. 6057, 22 agosto 2014 n. 147534).
Per quanto riguarda il requisito del valore della produzione annua, da verificare dal “secondo anno di attività”, Assonime ha chiarito, nella circolare del 6 maggio 2013 n. 11, che il bilancio si basa sugli esercizi sociali e non sugli anni solari. Per le società costituite durante l’anno, il primo esercizio viene di solito abbreviato per allinearlo al 31 dicembre o al 30 giugno.
Le start-up innovative devono inoltre soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti aggiuntivi:
1. Spese in ricerca e sviluppo: Le spese destinate a ricerca e sviluppo devono essere almeno il 15% del valore della produzione della start-up, includendo attività come prototipazione, business plan e i costi per il personale o consulenti in R&S.
2. Personale qualificato: Almeno un terzo del personale deve essere in possesso di un dottorato o esperienza di ricerca, oppure due terzi devono avere una laurea magistrale.
3. Proprietà intellettuale: La start-up deve possedere o essere licenziataria di brevetti, diritti su invenzioni o software registrati, direttamente connessi con la propria attività.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha analizzato situazioni di start-up simili per prevenire abusi della normativa, richiedendo ulteriori verifiche per garantire la conformità ai requisiti di innovazione.
Oggetto sociale
Una start-up innovativa si caratterizza per il suo scopo sociale, che riguarda lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto contenuto tecnologico e innovativo. Grazie alla definizione ampia fornita dalla legge, queste start-up possono operare in una vasta gamma di settori economici. Tra i campi in cui possono essere attive ci sono, per esempio, lo sviluppo di software, la consulenza informatica, il commercio al dettaglio, la produzione di mobili, la silvicoltura, il noleggio di beni, così come le industrie alimentari, tessili e manifatturiere.
Regime pubblicitario
Le start-up innovative e gli incubatori certificati devono essere registrati in una sezione speciale del Registro delle imprese (art. 25 comma 8 del DL 179/2012). L’iscrizione avviene automaticamente tramite l’invio telematico di una domanda alla Camera di Commercio competente, utilizzando la Comunicazione Unica. Alla domanda deve essere allegata un’autocertificazione che conferma il possesso dei requisiti richiesti (art. 25 commi 9, 12 e 13 del DL 179/2012). I moduli per presentare la domanda sono disponibili sul sito “startup.registroimprese.it”.
Per quanto riguarda gli incubatori certificati, l’autocertificazione deve attestare la conformità ai requisiti stabiliti dagli “indicatori” e dai “valori minimi” definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico nel DM del 22 dicembre 2016, che ha sostituito il precedente DM del 21 febbraio 2013 (art. 25 commi 6 e 7 del DL 179/2012). Gli incubatori certificati sono tenuti a conservare per cinque anni dalla data di iscrizione tutti i documenti che comprovano la veridicità delle informazioni dichiarate nel modulo telematico (art. 4 comma 1 del DM 22 dicembre 2016).
Anche lo status di start-up innovativa con vocazione sociale deve essere registrato pubblicamente nella sezione speciale mediante un’apposita autocertificazione inviata alla Camera di Commercio (circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 gennaio 2015 n. 3677/C).
Secondo l’art. 25 comma 17-bis del DL 179/2012 (aggiunto dall’art. 3 comma 1-sexies lett. c) del DL 14 dicembre 2018 n. 135, convertito in Legge l’11 febbraio 2019 n. 12), al momento dell’iscrizione, le start-up innovative e gli incubatori certificati devono caricare sulla piattaforma “startup.registroimprese.it” le informazioni richieste, in conformità con l’art. 25 comma 10 del DL 179/2012. Queste informazioni devono essere facilmente accessibili anche dalla homepage del sito web aziendale (art. 25 comma 11 del DL 179/2012).
Funzione dell’iscrizione nel Registro delle imprese
Secondo l’art. 25 co. 10 del DL 179/2012, la sezione speciale del Registro delle imprese, di cui al co. 8, permette la condivisione di informazioni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, riguardanti:
• Per le start-up innovative: dati anagrafici, attività svolta, soci fondatori e collaboratori, bilancio e relazioni con altri attori della filiera, come incubatori o investitori.
• Per gli incubatori certificati: dati anagrafici, attività svolta, bilancio e requisiti previsti al co. 5.
Il Ministero dello Sviluppo economico, nel parere del 22 agosto 2014 n. 147530, ha chiarito che l’iscrizione delle start-up innovative nella sezione speciale serve a fornire una pubblicità informativa, aggiungendosi all’iscrizione obbligatoria delle società di capitali nella sezione ordinaria del Registro. Tuttavia, per quanto riguarda l’applicazione della speciale disciplina di favore, questa iscrizione assume un valore costitutivo (cfr. anche il parere successivo del 3 novembre 2015 n. 222631, in cui il Ministero ribadisce che l’efficacia della fattispecie dipende dall’iscrizione nella sezione speciale).
La dottrina ha specificato che l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese è essenziale per accedere al regime agevolativo previsto dal DL 179/2012. Questo spiega perché tale forma di pubblicità sia vista come un onere piuttosto che un obbligo.
A seguito delle modifiche introdotte dal DL 135/2018, le start-up innovative e gli incubatori certificati devono, dopo l’iscrizione, aggiornare o confermare le informazioni fornite nella domanda di iscrizione nella sezione speciale almeno una volta all’anno tramite la piattaforma “startup.registroimprese.it”. Questo è necessario per attestare il mantenimento dei requisiti richiesti, in conformità con l’art. 25, comma 10 del DL 179/2012. Le nuove disposizioni hanno abrogato l’obbligo precedente, che richiedeva aggiornamenti ogni sei mesi.
Inoltre, le start-up devono presentare, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, una dichiarazione del rappresentante legale che attesti il mantenimento dei requisiti. Tuttavia, se lo statuto prevede termini maggiori per la convocazione dell’assemblea, questo onere può essere assolto entro sette mesi, ma non oltre 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Queste disposizioni sono state aggiornate con il DL 135/2018, mentre i chiarimenti relativi agli adempimenti precedenti sono disponibili nei pareri del Ministero dello Sviluppo Economico. Per le start-up innovative a vocazione sociale, si rimanda a specifici pareri.
In seguito alle modifiche introdotte dal DL 135/2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito, attraverso la circolare 10.4.2019 n. 3718/C, indicazioni operative per gli adempimenti previsti dalla nuova normativa. Il Ministero ha sottolineato l’approccio “market oriented” di queste misure, evidenziando come l’inserimento delle informazioni relative a start-up innovative, incubatori certificati e PMI innovative sulla piattaforma “startup.registroimprese.it” rappresenti una pubblicità efficace e accessibile a tutti. Questo approccio va oltre la tradizionale pubblicità legale, permettendo a investitori e clienti di comprendere meglio le capacità imprenditoriali e innovative delle aziende. Si tratta, quindi, di un cambiamento significativo verso una pubblicità più visibile e competitiva.
In particolare, il Ministero ha avvertito che:
1. Se non si completa il profilo sulla piattaforma, si blocca la procedura di Comunicazione unica per il deposito della dichiarazione del legale rappresentante, con il rischio di perdere lo status di start-up innovativa se si superano i 30 giorni dall’approvazione del bilancio e sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, a meno che non si applichino termini maggiori.
2. L’approvazione del bilancio è essenziale per redigere la dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti richiesti dall’art. 25, comma 15 del DL 179/2012.
Dopo aver aggiornato o confermato le informazioni sulla piattaforma, si procede con il deposito presso il Registro delle imprese, limitatamente alle nuove informazioni aggiornate.
In aggiunta, il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 2.5.2019 ha approvato specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici per la presentazione telematica delle domande al Registro delle imprese. Questa integrazione riguarda il nuovo regime pubblicitario delle start-up innovative e l’aggiornamento delle informazioni, assegnando un codice specifico per tale dichiarazione (“036”), con effetto dal 15.5.2019.
Il Ministero ha anche stabilito, con la circolare 15.7.2019 n. 3722/C, che il termine ultimo per questi adempimenti fosse, in via eccezionale per il 2019, il 31.7.2019, indipendentemente dalle modalità di approvazione del bilancio. Per il 2020, a causa dell’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18, il termine per il deposito dell’attestazione di mantenimento dei requisiti è stato fissato al 31.7.2020, come precisato nella circolare del Ministero.
Agevolazioni in ambito societario
Le deroghe previste per le start-up innovative, come indicato negli articoli 26, commi 1-7 del DL 179/2012, si suddividono in:
1. Deroghe generali: Queste si applicano a tutte le start-up innovative, indipendentemente dalla loro forma giuridica, e riguardano la normativa sulla riduzione del capitale per perdite.
2. Deroghe specifiche per le srl: Riguardano esclusivamente le start-up innovative costituite come società a responsabilità limitata (srl) e si riferiscono a questioni come la creazione di categorie di quote, l’offerta al pubblico di quote di partecipazione (incluso l’equity crowdfunding) e il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni.
3. Deroghe relative agli strumenti finanziari: Queste sono specifiche per le start-up innovative e gli incubatori certificati in forma di srl, riguardanti l’emissione di strumenti finanziari partecipativi.
Per quanto riguarda il secondo punto, va notato che l’art. 57, comma 1 del DL 24.4.2017 n. 50 ha esteso alcune delle agevolazioni inizialmente riservate solo alle start-up innovative in forma di srl a tutte le PMI costituite come srl, incluse quelle non innovative. Come evidenziato in uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato del 19.4.2018, è piuttosto improbabile che una srl start-up innovativa non soddisfi i requisiti di una PMI. Infatti, tra i requisiti per essere considerata una start-up innovativa, l’art. 25, comma 2, lett. d) del DL 179/2012 stabilisce che, a partire dal secondo anno di attività, il valore della produzione annuale non deve superare i 5 milioni di euro, ben al di sotto della soglia prevista per le PMI.
Sono previste diverse misure agevolative per le start-up innovative, come stabilito negli articoli 30, commi 6-8 del DL 179/2012, che includono:
1. Intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI: Questo fondo, disciplinato dall’art. 2, comma 100, lett. a) della L. 662/96, è stato oggetto di modifiche legislative, in particolare con l’art. 38, comma 6 del DL 19.5.2020 n. 34 (convertito nella L. 17.7.2020 n. 77). Per maggiori dettagli sulle misure del DL 34/2020, si rimanda a un documento del Ministero dell’Economia e delle Finanze di maggio 2020.
2. Accesso ai servizi dell’ICE-Agenzia: Le start-up possono beneficiare dei servizi forniti dall’ICE-Agenzia, che supporta la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (art. 14, comma 18 del DL 98/2011). L’Agenzia offre assistenza normativa, societaria, fiscale e contrattuale, individua fiere internazionali dove le start-up possono partecipare gratuitamente, e promuove iniziative per connettere le start-up con potenziali investitori nelle fasi iniziali di raccolta fondi e di espansione.
In aggiunta, sono stati lanciati a livello nazionale programmi di supporto, tra cui:
• Smart&Start Italia: Introdotto dal DM 24.9.2014 e gestito da Invitalia, questo programma offre finanziamenti agevolati a start-up innovative, sia già attive che da costituire, per coprire progetti di investimento o costi di gestione.
• Italia Startup Visa: Questo programma prevede una procedura semplificata per il rilascio di visti di lavoro autonomo a cittadini non UE che desiderano trasferirsi in Italia per avviare una start-up innovativa, a patto di avere risorse finanziarie adeguate. Con il programma “Italia Startup Hub”, la procedura accelerata è estesa anche a cittadini non UE già in possesso di un permesso di soggiorno, ad esempio per motivi di studio, che vogliono rimanere in Italia per avviare una start-up.
• Investor Visa for Italy: Questo programma offre una nuova tipologia di visto per cittadini non UE che desiderano investire somme significative in settori strategici per l’economia italiana (art. 26-bis del DLgs. 286/98, T.U. sull’Immigrazione, introdotto dall’art. 1, comma 148 della L. 11.12.2016 n. 232).
Recentemente, il legislatore ha apportato modifiche ai programmi “Smart&Start Italia” e “Investor Visa for Italy” attraverso l’art. 38 del DL 34/2020, nei commi 1 e 11 per il primo, e nel comma 10 per il secondo.
Cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese
Secondo l’art. 25, comma 16 del DL 179/2012, le start-up innovative e gli incubatori certificati vengono cancellati d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, mantenendo solo l’iscrizione nella sezione ordinaria. Questo comporta la perdita dei vantaggi previsti dalla normativa in caso di:
1. Perdita dei requisiti qualificanti (entro 60 giorni da quando si verifica questa situazione).
2. Mancato deposito della dichiarazione attestante la continuazione del possesso dei requisiti.
La cancellazione è effettuata con un provvedimento del conservatore del Registro delle imprese, il quale può essere impugnato secondo quanto stabilito dall’art. 2189, comma 3 del Codice civile. Questo articolo prevede la possibilità di presentare ricorso al giudice del registro entro otto giorni. Tale disposizione è stata introdotta dall’art. 40, comma 9 del DL 16.7.2020 n. 76, convertito nella legge 11.9.2020 n. 120, e la Relazione illustrativa sottolinea che il provvedimento di cancellazione è di natura vincolata e non soggetto a discrezionalità.