Investimenti in STARTUP e PMI INNOVATIVE detrazioni/deduzioni - il punto

Investimenti in STARTUP e PMI INNOVATIVE detrazioni/deduzioni -il punto

Facciamo il punto dopo l'emanazione del DL 19 MAGGIO 2020 N. 34, che ha integrato la normativa vigente, tuttora valida ed opzionale.

Con il nuovo decreto "RILANCIO" sono due le opzioni di cui gli investitori possono disporre :

- la prima riguarda appunto le nuove detrazioni più corpose rispettto alla normativa vigente (50%, anzichè 30%), riservate tuttavia alle sole persone fisiche che direttamente o tramite OICR investono in Startup o Pmi Innovative, con importi tuttavia limitati per ogni anno;

- la seconda (in effetti sono due le norme vigenti che disciplinano questa opzione) invece è un'opzione che riguarda persone fisiche e società con percentuali di detrazione inferiori, ma per importi maggiori per ogni anno (e deduzioni per le società / persone giuridiche).

1)   DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

L’art.38, ai commi  7 e 8, interviene invece sulla disciplina delle Start-up innovative di cui al DL 179/2012e delle PMI innovative di cui al DL 3/2015.

In entrambi i casi, alle persone fisiche viene data la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 50% della somma investita (entro l’importo massimo annuo di 100K€), anche su più società target, purché l’investimento sia mantenuto per almeno tre anni. Il regime è alternativo alle regole vigenti (agevolazione al 30%) e si dovrà aspettare, come sempre un apposito decreto del MISE di concerto con il MEF per le modalità di attuazione (per quanto sia legittimo aspettarsi che ricalcheranno quelle del DM 7-maggio-2019 sulla stessa materia).

 7. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo  l'articolo 29 e' inserito il seguente:

«Art. 29-bis  (Incentivi  in  «de  minimis»  all'investimento  in start-up innovative)

  1. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente disposizione, in alternativa  a  quanto  previsto  dall'articolo  29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone  fisiche  si  detrae  un importo pari al 50 per cento della somma investita  dal  contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up  innovative  direttamente ovvero per il tramite di organismi  di  investimento  collettivo  del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.
  1. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle  imprese al momento dell'investimento. La detrazione e' concessa ai sensi  del Regolamento (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  europea  del  18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
  1. L'investimento  massimo  detraibile  non  puo'  eccedere,  in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000  e  deve  essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche  parziale, dell'investimento prima del decorso  di  tale  termine,  comporta  la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.».

Il successivo comma 8 va ad integrare la disciplina delle PMI innovative di cui al DL 3/2015.

8. All'articolo 4  del  decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33,  dopo il comma 9-bis, e' inserito il seguente:

"9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della  somma  investita dal contribuente nel capitale sociale di una o  piu'  PMI  innovative direttamente ovvero per  il  tramite  di  organismi  di  investimento collettivo  del  risparmio  che  investano  prevalentemente  in   PMI innovative;  la  detrazione  si  applica  alle  sole  PMI  innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al  momento dell'investimento ed e' concessa ai sensi  del  Regolamento  (UE)  n.1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli  aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile non puo'  eccedere,  in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000  e  deve  essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche  parziale, dell'investimento prima del decorso  di  tale  termine,  comporta  la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.".

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta  giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  articolo,   sono individuate le modalita' di attuazione  delle  agevolazioni  previstedai commi 7 e 8.

2) Tale detrazione si aggiunge, senza sostituirla, a quella già riconosciuta dal D. L. 179/2012, art. 29 e dall’Art. 4, comma 9,D. L. 3/2015 che riguarda anche le società.

Incentivi fiscali per gli investitori in equity (D.L.. 179/2012, art. 29)

Per disposizione del d.l. 3/2015, comma 9, gli investimenti nel capitale di rischio delle PMI innovative, provenienti da persone fisiche e giuridiche, sono ricompensati con un importante incentivo fiscale. La sua configurazione, applicabile per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 (Legge di Bilancio 2017, art. 1, comma66), prevede quanto segue:

- per le persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda Irpef pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; ·

- per le persone giuridiche, deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

Diversamente da quanto previsto per le startup, le modalità di applicazione dell’incentivo variano per le PMI innovative a seconda del livello di maturità aziendale, in linea con i parametri della normativa europea sugli aiuti di Stato. Per effetto del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 7maggio 2019,che recepisce le indicazioni di cui all’autorizzazione della Commissione europea del 17 dicembre 2018, si definiscono “PMI innovative ammissibili”:

  • in tutti i casi, le PMI innovative che hanno effettuato la loro prima vendita commerciale da meno di 7 anni;
  • le PMI innovative sul mercato da più di 7 ma meno di 10 anni, qualora esse non abbiano ancora dimostrato in misura sufficiente il potenziale di generare rendimenti;
  • indipendentemente dall’età, le PMI innovative che intendono procedere a un investimento iniziale per il finanziamento del rischio –sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico –superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni.

Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in PMI innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative. 

Art. 4, comma 9,D. L. 3/2015

9. Alle PMI innovative si applicano gli articoli 26, (( fatto salvo l'obbligo del pagamento  dei  diritti  di  segreteria  dovuti   per adempimenti relativi  alle  iscrizioni  nel  registro  delle  imprese nonche'  del  diritto  annuale  dovuto  in  favore  delle  camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura, )) 27, 30, commi  6, 7 e 8, e 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221;  l'articolo  29 del citato decreto-legge  n.  179  del  2012,  si  applica  alle  PMI innovative (( che operano sul mercato da meno  di  sette  anni  dalla loro prima vendita commerciale )), nel rispetto  delle  condizioni  e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Tali agevolazioni sono riconosciute ai sensi del Regolamento UE n.1407/2013 per cui per cui non è necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione della Commissione UE.