Investimenti in STARTUP e PMI INNOVATIVE detrazioni/deduzioni - il punto

Investimenti in STARTUP e PMI INNOVATIVE detrazioni/deduzioni -il punto
Facciamo il punto dopo l'emanazione del DL 19 MAGGIO 2020 N. 34, che ha integrato la normativa vigente, tuttora valida ed opzionale.
Con il nuovo decreto "RILANCIO" sono due le opzioni di cui gli investitori possono disporre :
- la prima riguarda appunto le nuove detrazioni più corpose rispettto alla normativa vigente (50%, anzichè 30%), riservate tuttavia alle sole persone fisiche che direttamente o tramite OICR investono in Startup o Pmi Innovative, con importi tuttavia limitati per ogni anno;
- la seconda (in effetti sono due le norme vigenti che disciplinano questa opzione) invece è un'opzione che riguarda persone fisiche e società con percentuali di detrazione inferiori, ma per importi maggiori per ogni anno (e deduzioni per le società / persone giuridiche).
1) DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
L’art.38, ai commi 7 e 8, interviene invece sulla disciplina delle Start-up innovative di cui al DL 179/2012e delle PMI innovative di cui al DL 3/2015.
In entrambi i casi, alle persone fisiche viene data la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 50% della somma investita (entro l’importo massimo annuo di 100K€), anche su più società target, purché l’investimento sia mantenuto per almeno tre anni. Il regime è alternativo alle regole vigenti (agevolazione al 30%) e si dovrà aspettare, come sempre un apposito decreto del MISE di concerto con il MEF per le modalità di attuazione (per quanto sia legittimo aspettarsi che ricalcheranno quelle del DM 7-maggio-2019 sulla stessa materia).
7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Incentivi in «de minimis» all'investimento in start-up innovative)
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.
- La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione e' concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
- L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.».
Il successivo comma 8 va ad integrare la disciplina delle PMI innovative di cui al DL 3/2015.
8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il comma 9-bis, e' inserito il seguente:
"9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed e' concessa ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.".
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previstedai commi 7 e 8.
2) Tale detrazione si aggiunge, senza sostituirla, a quella già riconosciuta dal D. L. 179/2012, art. 29 e dall’Art. 4, comma 9,D. L. 3/2015 che riguarda anche le società.
Incentivi fiscali per gli investitori in equity (D.L.. 179/2012, art. 29)
Per disposizione del d.l. 3/2015, comma 9, gli investimenti nel capitale di rischio delle PMI innovative, provenienti da persone fisiche e giuridiche, sono ricompensati con un importante incentivo fiscale. La sua configurazione, applicabile per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 (Legge di Bilancio 2017, art. 1, comma66), prevede quanto segue:
- per le persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda Irpef pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; ·
- per le persone giuridiche, deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.
Diversamente da quanto previsto per le startup, le modalità di applicazione dell’incentivo variano per le PMI innovative a seconda del livello di maturità aziendale, in linea con i parametri della normativa europea sugli aiuti di Stato. Per effetto del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 7maggio 2019,che recepisce le indicazioni di cui all’autorizzazione della Commissione europea del 17 dicembre 2018, si definiscono “PMI innovative ammissibili”:
- in tutti i casi, le PMI innovative che hanno effettuato la loro prima vendita commerciale da meno di 7 anni;
- le PMI innovative sul mercato da più di 7 ma meno di 10 anni, qualora esse non abbiano ancora dimostrato in misura sufficiente il potenziale di generare rendimenti;
- indipendentemente dall’età, le PMI innovative che intendono procedere a un investimento iniziale per il finanziamento del rischio –sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico –superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni.
Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in PMI innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative.
Art. 4, comma 9,D. L. 3/2015
9. Alle PMI innovative si applicano gli articoli 26, (( fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonche' del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, )) 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applica alle PMI innovative (( che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale )), nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Tali agevolazioni sono riconosciute ai sensi del Regolamento UE n.1407/2013 per cui per cui non è necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione della Commissione UE.