IL FINANZIAMENTO SOCI

IL FINANZIAMENTO SOCI

I finanziamenti dei soci sono negozi giuridici assimilabili ai mutui: i soci possono effettuare i finanziamenti sia in proporzione alle loro quote di partecipazione sociale oppure indipendentemente da esse. Essi forniscono una somma di denaro alla società, la quale dovrà rispettare l’obbligo di restituzione della stessa. Tali operazioni fanno riferimento sia finanziamenti fruttiferi che infruttiferi. Sono uno strumento in grado di incrementare le risorse finanziarie di una società senza la necessità di ricorrere al procedimento di aumento del capitale sociale.

È necessario stabilire fin dall’inizio il termine di restituzione, che può essere a scadenza fissa o rinnovabile.

Ambito soggettivo

Il finanziamento deve essere effettuato da un soggetto che sia già “socio” al momento dell’erogazione. Pertanto, non vengono considerati i prestiti concessi da un terzo che diventa socio in un secondo momento o da una società fiduciaria che effettua finanziamenti in esecuzione di un mandato fiduciario.

Differenza tra finanziamenti e versamenti soci

È importante distinguere i finanziamenti dai versamenti dei soci. Questi ultimi avvengono quando i soci intendono coprire il fabbisogno di capitale di rischio mediante nuovi conferimenti. A differenza dei finanziamenti, le somme versate non sono rimborsabili ai soci finché persiste il vincolo sociale o finché l’assemblea non decide di annullare tale incremento. Inoltre, i finanziamenti sono collocati tra i debiti della società, mentre i versamenti tra le riserve e concorrono a formare il patrimonio netto.

Finanziamenti dei soci in una S.r.l.

Per quanto riguarda le S.r.l., è importante notare due aspetti particolari:

  • L’art. 12-septies del DL 29 novembre 2008, n. 185, ha eliminato l’obbligo di tenere il libro soci tra i libri sociali previsti per le S.r.l. Di conseguenza, per verificare il requisito dell’iscrizione del socio da almeno tre mesi, sarà necessario fare riferimento alle informazioni registrate nel Registro delle imprese;
  • In base all’ 2467 c.c., il rimborso dei finanziamenti dei soci alla società è postergato alla soddisfazione degli altri creditori. Inoltre, se il rimborso è avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Sono considerati finanziamenti dei soci quelli concessi in qualsiasi forma quando, in considerazione del tipo di attività svolta dalla società, vi sia un eccessivo squilibrio tra l’indebitamento e il patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società in cui sarebbe stato più ragionevole un conferimento.

Sono entrambi casi in cui la società si trova in carenza di mezzi propri rispetto alla quantità necessaria per ottenere livelli ottimali degli obbiettivi perseguiti con lo scopo sociale. Il primo preannuncia un deficit finanziario tale da condurre la società fino allo stato di crisi. Il secondo contempla la situazione in cui la società avrebbe dovuto capitalizzarsi piuttosto che ricorrere al credito.

Finanziamenti dei soci in una S.p.a.

L’unica normativa specifica sul finanziamento dei soci nelle S.p.a. si trova nell’  articolo 2497-quinquies, intitolato “Finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento”. Questa disposizione riguarda i finanziamenti tra società appartenenti allo stesso gruppo.

Quando il finanziamento è erogato dalla società del gruppo che esercita direzione e controllo su un’altra società del gruppo, o da altri soggetti destinatari del finanziamento, si applica l’articolo 2467 del Codice civile. L’intento della legge è quello di limitare la pratica dei gruppi di imprese di distribuire in modo diseguale il rischio d’impresa tra le società che esercitano controllo e coordinamento e quelle che subiscono tale controllo, trovandosi in una situazione di sottocapitalizzazione.

Per quanto riguarda i finanziamenti dei soci che non rientrano nei finanziamenti tra società del gruppo, non esiste una normativa specifica. Pertanto, ci sono opinioni diverse sull’applicabilità dell’articolo 2467 del Codice civile anche in questi casi. La dottrina prevalente concorda sul fatto che la disciplina delle S.r.l. relativa ai finanziamenti si applichi anche alle S.p.a., poiché rappresenta un principio generale del diritto societario.

Delibera assembleare

Per i finanziamenti soci non è richiesta alcuna delibera assembleare e non è necessario che i prestiti siano proporzionali alle quote. Inoltre, la delibera assemblare di versamenti o finanziamenti vincola solo i soci che hanno espresso la loro adesione all’operazione e non anche gli altri.

RICAPITOLANDO:

  • I finanziamenti dei soci sono uno strumento in grado di incrementare le risorse finanziarie di una società senza la necessità di ricorrere al procedimento di aumento del capitale sociale. Essi forniscono una somma di denaro alla società, la quale dovrà rispettare l’obbligo di restituzione della stessa. I soci possono effettuare i finanziamenti sia in proporzione alle loro quote di partecipazione sociale oppure indipendentemente da esse;
  • Il finanziamento deve essere effettuato da un soggetto che sia già “socio” al momento dell’erogazione. Pertanto, non vengono considerati i prestiti concessi da un terzo che diventa socio in un secondo momento;
  • I versamenti avvengono quando i soci intendono coprire il fabbisogno di capitale di rischio mediante nuovi conferimenti. A differenza dei finanziamenti, le somme versate non sono rimborsabili ai soci finché persiste il vincolo sociale o finché l’assemblea non decide di annullare tale incremento;
  • Per quanto riguarda i finanziamenti dei soci in una S.r.l. è importante dire che non si ha più l’obbligo di tenere il libro soci. Inoltre, il rimborso dei finanziamenti dei soci alla società è postergato alla soddisfazione degli altri creditori;
  • Per i finanziamenti dei soci in una S.p.a. l’unica normativa si trova nell’ articolo 2497-quinquies, intitolato “Finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento”. Questa disposizione riguarda i finanziamenti tra società appartenenti allo stesso gruppo;
  • Infine, per i finanziamenti soci non è richiesta alcuna delibera assembleare e non è necessario che i prestiti siano proporzionali alle quote.

FISCALITA’

Imposta di registro

Il finanziamento effettuato da un soggetto non IVA non rientra nel campo di applicazione dell’IVA ed è soggetto all’imposta proporzionale di registro. Nell’ambito dell’imposta di registro, tale atto è trattato come un contratto di mutuo.

Quindi ove soggetto all’obbligo di registrazione, il finanziamento del socio è soggetto all’imposta proporzionale di registro del 3%, per gli atti “residuali” aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

L’obbligo di registrazione entro un termine fisso di 30 giorni sussiste se l’atto di finanziamento è redatto sotto forma di un atto pubblico, con scrittura privata autenticata o scrittura privata non autenticata. Questo termine di 30 giorni è stato stabilito dall’art. 14 del DL 73/2022, si segnala che in precedenza il termine era di 20 giorni.

Il contratto di finanziamento dei soci può, a determinate condizioni, essere incluso nella delibera che lo autorizza, a cui partecipa il socio finanziatore e che viene firmata dal presidente, che può essere lo stesso socio finanziatore.

Se invece l’atto di finanziamento è redatto sotto forma di corrispondenza, l’atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Pertanto, non è soggetto all’imposta del 3% a meno che non venga volontariamente registrato o che si configuri il “caso d’uso” di cui all’ art. 6 del DPR 131/86.

Enunciazione del finanziamento

L’art. 22 del DPR 131/86 è la disciplina che si occupa dell’enunciazione, la giurisprudenza stabilisce che il finanziamento dei soci, se enunciato, è soggetto all’imposta di registro del 3%.

Questo si applica nei seguenti casi:

  • Nel verbale di delibera di azzeramento del capitale per perdite e successiva ricostituzione attraverso la rinuncia, da parte di due soci, ai crediti risultanti da precedenti finanziamenti concessi alla società;
  • In un atto di scissione, specificando che in questo contesto il termine quinquennale di decadenza dell’azione fiscale decorre dal momento in cui il finanziamento dei soci avrebbe dovuto essere registrato e non dalla data di registrazione dell’atto che lo enuncia, poiché l’enunciazione non equivale alla registrazione volontaria né all’uso;
  • Nel bilancio allegato all’atto di fusione della società, dove il finanziamento è stato erogato dal socio unico, esiste una “identità di parti” tra il socio unico e la società. In questo caso, l’imposta non sarebbe stata applicabile se il socio avesse rinunciato al finanziamento, poiché gli effetti dell’atto enunciato sarebbero cessati.

Presunzioni fiscali di onerosità relative al finanziamento dei soci

L’art. 46 del TUIR considera i versamenti dei soci alle società partecipate come mutui, a meno che dal bilancio o dal rendiconto della società finanziata non emerga una diversa natura del finanziamento. Inoltre, se non definiti per iscritto, l’ammontare e le scadenze degli interessi si presumono pari al tasso di interesse legale per l’importo maturato nel periodo d’imposta.

In sintesi, le norme del TUIR presumono che le somme erogate dai soci siano considerate mutui se la loro rilevazione contabile non è conforme alle disposizioni dell’art. 46 del TUIR. La presunzione di onerosità di tali importi viene applicata, salvo diversa indicazione delle parti, in conformità alle disposizioni civilistiche ex art. 1815 c.c.

Parte della giurisprudenza sostiene che la presunzione di onerosità può essere superata mediante qualsiasi mezzo di prova idoneo consentito dal Codice civile, tra cui:

  • Corrispondenza, anche elettronica
  • Atto pubblico
  • Scrittura privata in qualsiasi forma
  • Delibera assembleare o dell’organo amministrativo
  • Estratti conto bancari e/o ordini di bonifico con causale “finanziamento infruttifero soci” o simili
  • Informativa di bilancio

Tuttavia, sta emergendo un orientamento giurisprudenziale secondo cui la presunzione di onerosità non può essere superata con qualsiasi mezzo, né con il generico riferimento alla “diversa volontà delle parti”, ma solo nei modi e nelle forme tassativamente previste dall’art. 46 del TUIR, ossia “se dai bilanci o dai rendiconti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo”.

Rilevazione contabile

I finanziamenti dei soci devono essere indicati nel passivo dello stato patrimoniale nella voce D.3) “Debiti verso soci per finanziamenti”.

Nel caso in cui la società predisponga il bilancio in forma abbreviata, tali finanziamenti vengono inclusi indistintamente nella voce D) “Debiti”. Al contrario, i “versamenti in conto capitale” sono contabilizzati tra le voci del patrimonio netto e non comportano un obbligo di restituzione.

Ai fini della rappresentazione in bilancio, non rileva la natura fruttifera o meno dei finanziamenti dei soci, né l’eventualità che siano stati effettuati in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione: l’elemento discriminante è, invece, rappresentato esclusivamente dal diritto del socio alla restituzione delle somme erogate (OIC 28).

L’eventuale e successiva rinuncia al credito, espressamente formulata dal socio, determina il passaggio del finanziamento dai debiti al patrimonio netto, in un’apposita riserva di capitale (A)VII) “Altre riserve, distintamente indicate”), ad esempio a titolo di copertura delle perdite, ovvero in previsione di un futuro aumento di capitale senza interessare il conto economico. 

Nozione di costo ammortizzato

Il costo ammortizzato, secondo il documento OIC 19, è il valore al quale un’attività o una passività finanziaria viene valutata al momento della rilevazione iniziale, tenendo conto dei seguenti elementi:

  • al netto dei rimborsi di capitale;
  • aumentato o diminuito dell’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza;
  • dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.

In sintesi, il costo ammortizzato è una metodologia che allinea progressivamente il valore iniziale dell’attività o passività al suo valore di rimborso a scadenza. Questo avviene mediante l’ammortamento della differenza tra questi due valori.

Il criterio del costo ammortizzato si applica a tutti i debiti, tranne nei casi di deroghe specifiche, e riguarda obbligazioni che comportano il pagamento di importi fissi o determinabili di disponibilità liquide. Pertanto, il documento OIC 19 non fa distinzione tra le diverse tipologie di debito per l’applicazione del costo ammortizzato, poiché questo rappresenta un criterio generale valido per tutti i contratti con differenti soggetti. 

Determinazione del costo ammortizzato

Il valore iniziale del debito è costituito dal suo valore nominale, al quale vengono sottratti i costi di transazione, nonché eventuali premi, sconti e abbuoni direttamente connessi alla transazione che ha generato il debito.

Gli oneri e i proventi del finanziamento vengono imputati a conto economico utilizzando il metodo finanziario, che consente di determinare il tasso di interesse effettivo. Questo tasso di interesse effettivo differisce dal tasso di interesse nominale con cui l’impresa si è indebitata e viene calcolato basandosi su vari elementi del contratto, tra cui: tasso nominale, rimborsi di capitale, costi di transazione, scadenze di incasso e pagamento, natura dei flussi finanziari e la probabilità di incassi o pagamenti anticipati.

Il tasso effettivo viene calcolato al momento della rilevazione iniziale del debito e utilizzato per le successive valutazioni. Questo tasso rappresenta il rendimento interno costante per tutta la durata del debito, che equilibra il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito con il suo valore iniziale di rilevazione.

Nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali fosse diverso in maniera significativa da quello di mercato, si rende necessario procedere all’attualizzazione del debito, per tener conto del fattore temporale ed il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito.

Pertanto, il criterio del costo ammortizzato è adottato, salvo deroghe:

  • in presenza di costi di transazione iniziali rilevanti;
  • a seguito dell’attualizzazione in presenza di contratti con tassi di interesse contrattuali non a condizioni di mercato;
  • in presenza sia di costi di transazione elevati che di tassi di interesse contrattuali significativamente diversi dal tasso di mercato.