IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI- Parte 2

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - Parte 2
L’art. 2426 n. 2 c.c. prevede che “il costo delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, OIC 24,30. Non sono previsti ammortamenti anticipati, accelerati o ridotti, nemmeno l’utilizzo di una minor aliquota o il pro rata temporis nel primo esercizio di utilizzo. Per cui, un esempio di scrittura dell’ammortamento è la seguente:
Ammortamento immobilizzazioni imm. (B.10 CE) A Costi di impianto e ampliamento (B.I. 1 SP)
In particolare, secondo l’art. 2426 n.5 c.c., i costi di impianto ed ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo di cinque anni. mentre per l’art. 2426 n. 6 c.c., l’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile, nel caso in cui non sia possibile stimarla in modo attendibile viene ammortizzato entro un periodo non superiore ai dieci anni.
Di seguito, vediamo nello specifico l’ammortamento civilistico e fiscale delle immobilizzazioni:
VOCE DI STATO PATRIMONIALE |
AMMORTAMENTO CIVILISTICO |
AMMORTAMENTO FISCALE |
Costi di impianto e di ampliamento (Voce B.I.2) |
|
|
Costi di sviluppo (Voce B.I.2) |
|
|
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell’ingegno (Voce B.I.3) |
|
|
Marchi (Voce B.I.4) |
|
|
Concessioni, licenze e diritti simili (Voce B.I.5) |
|
|
Avviamento (Voce B.I.5) |
|
|
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti (Voce B.I.6) |
|
|
Manutenzioni straordinarie su beni di terzi (Voce B.I.7) |
|
|
Altre immobilizzazioni immateriali (Voce B.I.7) |
|
|
Sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2021, 2022 e 2023
Per effetto dell’art. 5 bis del DL 4/2022 e dell’art. 3 co. 8 del DL 198/2022, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono negli esercizi 2021, 2022 e 2023 non effettuare fino al 100% l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione. Nel caso in cui ci si avvalga della norma derogatoria bisogna disporre una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
SVALUTAZIONE E VALORE RECUPERABILE
L’OIC 24, 21 prevede che per svalutazione di intenda “la riduzione del valore contabile di un’immobilizzazione per adeguarla al valore recuperabile a seguito di perdita durevole di valore”. Per le immobilizzazioni il valore recuperabile è pari al maggiore tra il valore d’uso e il fari value, al netto dei costi di vendita. Un esempio di scrittura contabile è il seguente:
Svalutazione costi di impianto ed ampliamento (B.10.c CE) a Costi di impianto e ampliamento (B.I. 1 SP)
Rivalutazioni
Nel caso di beni immateriali, non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni immateriali, ma possono essere rivalutati solo nei casi in cui la legge lo prevede.
INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA
In nota integrativa devono essere fornite le seguenti informazioni:
- La motivazione delle modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati (art. 2426 n.2 c.c.);
- I movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 n. 2 c.c.);
- La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 n.3-bis c.c.);
- Spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento (art. 2426 n. 6 c.c.);
- I criteri applicati per la valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi in euro (art. 2427 n.1 c.c.);
- La composizione delle voci costi di impianto e di ampliamento e costi di sviluppo (art. 2427 n. 3c.c);
- L’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 n.8 c.c.).