Più sconti per investire in startup

Possibile abbinare la detrazione sugli apporti privati e la deduzione su quelli delle imprese FONTE: Il Sole 24 Ore 17/7/2017 Un via libera che aumenta l’interesse degli investitori verso startup e Pmi innovative. La Commissione europea ha da poco autorizzato – ai sensi e per gli effetti dell’articolo108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in materia di aiuti di stato – le agevolazioni previste per gli investimenti in startup innovative (articolo 29, Dl 179/2012 e Dm 25 febbraio 2016) e Pmi innovative (articolo 4, comma 9, Dl 3/2015, che rinvia all’articolo 29 del Dl 179/2012) nelle misure e nei termini vigenti dopo le modifiche apportate dalla legge di Bilancio per il 2017. Misure differenziate Le agevolazioni si differenziano a seconda della tipologia del soggetto che decide di investire nella startup o Pmi innovativa. - Nel caso in cui l’investimento sia effettuato da un soggetto Irpef (anche eventualmente per il tramite di società di persone) l’agevolazione consiste, dal 2017, in una detrazione dall’imposta in misura pari al 30% dell’investimento effettuato. - Se il soggetto che effettua l’investimento è, invece, un soggetto Ires, l’agevolazione consiste in una deduzione dal reddito imponibile nella misura del 30% dell’investimento effettuato. Le stesse agevolazioni spettano anche se gli investimenti sono effettuati tramite società fiduciaria (risoluzione delle Entrate 9/E del 2015). Sul punto, si segnala che in virtù di quanto precisato nella recente circolare 3699/C del ministero dello Sviluppo economico, pubblicata il 13 giugno 2017, i dati del fiduciante non saranno più visibili in certificato o in visura: il ministero ha infatti modificato la modulistica e ha eliminato la sezione nella quale andavano forniti i dati del fiduciante, i cui estremi saranno esposti in un altro modulo ad uso interno «che consente l’acquisizione dei dati relativi al fiduciante ai fini istruttori, ma che ne evita la pubblicizzazione verso terzi». I documenti Per beneficiare legittimamente delle agevolazioni, gli investitori devono ricevere dalla start-up o Pmi innovativa e conservare: 1) una certificazione nella quale si attesti che la start-up o Pmi innovativa non ha superato il limite massimo di conferimenti agevolabili (si veda l’altro articolo nella pagina); 2) una copia del piano di investimento della startup o Pmi innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della società, sui prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti. La certificazione deve essere rilasciata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento agevolato si intende effettuato. Cause di decadenza L’investimento agevolato deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dall’agevolazione. Costituiscono cause di decadenza: - la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importanocostituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote (nel caso di investimenti tramite Oicr e società di capitali qualificate, ci si riferisce alle operazioni effettuate sui titoli o azioni dell’Oicr o società qualificata); - la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up o Pmi innovative (nel caso di investimenti tramite Oicr e società di capitali qualificate, ci si riferisce alla ripartizione di fondi effettuata dall’Oicr o società qualificata); - il recesso o l’esclusione degli investitori; - la perdita di uno dei requisiti previsti per la start-up o Pmi innovativa, ad eccezione dei casi in cui tale perdita sia dovuta a: scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione della start-up innovativa (perdita fisiologica); - superamento delle soglie dimensionali previste per start-up innovative (valore dellaproduzione annua di 5 milioni di euro) e Pmi innovative (soglie delle Pmi comedefinite dalla Raccomandazione 2003/361/Ce); - quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione. Non costituiscono invece cause di decadenza dall’agevolazione: - i trasferimenti a causa di morte; - i trasferimenti a titolo gratuito; - i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione, conferimenti di partecipazioni di controllo/collegamento, scambi di partecipazioni, anche se intracomunitarie. La decadenza comporta per gli investitori l’obbligo di effettuare la recapture dell’agevolazione fruita, restituendo le imposte risparmiate oltre agli interessi legali.