Ancora poco più di un mese e mezzo per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, alla data del 1° gennaio 2021

Ancora poco più di un mese e mezzo

Per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni alla data del 1° gennaio 2021

La conversione in legge del decreto Sostegni bis differisce i termini di versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione di:

- quote di partecipazione in società non quotate,
- terreni (agricoli ed edificabili),
detenuti alla data del 1/1/2021, da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, purchè:
* un professionista abilitato rediga ed asseveri una perizia di stima;
* il contribuente interessato versi l'imposta sostituiva pari all'11% del valore di perizia (in una sola rata o in tre rate annuali di pari importo in tre anni con la maggiorazione di interessi del 3% annui).

Slitta infatti al 15 novembre 2021, dal precedente termine del 30 giugno:

- il versamento della prima (di 3) o unica rata per accedere all’agevolazione fiscale;

- il termine per la perizia di stima necessaria ai fini della rivalutazione del prezzo di acquisto dei suddetti beni.

Si tratta dell'ennesima proroga per una norma che agevola (in particolare per quanto riguarda le operazioni di M&A, di nostro interesse) chi vuole alienare le proprie quote societarie (o chi le ha già alienate - dal primo gennaio 2021), pagando in tre anni un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, pari all'11% del valore di rivalutazione.

La convenienza è chiara se si pensa che l'imposta ordinaria (IRPEF su proventi da "CAPITAL GAIN") è fissata al 26%.

Attenzione però alla "base imponibile" su cui si calcolano le due imposte (sostitutiva all'11% ed ordinaria da capital gain al 26%):

- nel caso della "sostitutiva" all'11% la base imponibile è rappresentata dal valore (pro-quota) di perizia,

- nel caso dell'imposta "ordinaria" al 26% la base imponibile è la plusvalenza che si genera dalla differenza tra corrispettivo di compravendita e valore fiscale della partecipazione (valore inziiale) in capo al cedente.

UN ESEMPIO può chiarire meglio:

Importo rivalutato = 800.000,00 euro.

Valorre fiscale partecipazione in capo al cedente (prima della cessione) = 100.000,00 euro

Corrispettivo di cessione = 800.000,00 euro

Plusvalenza su cui calcolare il capital gain e l'imposta ordinaria (26%) = (800.000,00 - 100.000,00) = 700.000,00 euro

Imposta sostitutiva rivalutazione (11% su 800.000,00) = 88.000,00 euro.

Imposta ordinaria su capital gain (26% su 700.000,00) = 182.000,00 euro.

In questo caso è conveniente rivalutare la partecipazione.